L’accertamento analitico nel reddito d’impresa
di EVOLUTIONNell’ambito dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l’accertamento analitico viene spesso identificato anche come “accertamento contabile”. Tale espressione evidenzia al meglio la stretta connessione esistente tra il controllo e la contabilità del contribuente, che deve quindi essere considerata nel complesso attendibile (circolare MEF del 23 maggio 1978 n. 29/410811).
Questa metodologia di accertamento per le imposte dirette si basa sulle disposizioni previste dall’articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 600/1973 e risulta altresì applicabile anche ai titolari di redditi derivanti dall’esercizio di imprese minori, arti e professioni (comma terzo del medesimo articolo), nonché, in forza del rinvio operato dal successivo articolo 40, primo e secondo comma, ai soggetti Ires.
Il controllo si basa solo sulla rettifica delle singole componenti attive o passive del reddito così come rappresentate nelle scritture stesse che costituiscono, nella loro articolazione formale e sostanziale, il dato di riferimento per la quantificazione della base imponibile dell’imposta.
Tanto premesso appare tuttavia evidente come una regolare tenuta della contabilità non sottintenda necessariamente la veridicità dei dati in essa esposti, posto che il legislatore ha ritenuto applicabile il metodo analitico qualora:
- gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondano a quelli del bilancio, del conto profitti e perdite e dell’eventuale prospetto esplicativo di cui al comma 1, dell’articolo 3 del D.P.R. 600/1973, tenuto debito conto delle interazioni tra norme civilistiche e fiscali – [articolo 39, comma 1, lettera a) del D.P.R. 600/1973];
- non siano state osservate esattamente le disposizioni di cui al Titolo I, Capo VI (articoli 55 e successivi) del Tuir (modalità di determinazione del reddito d’impresa) – [articolo 39, comma 1, lettera b) del D.P.R. 600/1973];
- l’incompletezza, la falsità, o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulti, in modo certo e diretto, dalle attività di indagine condotte dall’Amministrazione finanziaria, nonché da altri atti e documenti in suo possesso – [articolo 39, primo comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973].
In tutti i casi elencati è indubbio che l’analiticità dell’accertamento imponga, nel contempo, la necessità di fondare la rettifica esclusivamente su elementi certi.
L’accertamento analitico “puro” si fonda, pertanto, solo su rettifiche derivanti da circostanze concrete e dimostrate da parte dell’Amministrazione finanziaria, senza che vi sia il ricorso ad alcuna forma di presunzione, posto che in tale caso [cfr. articolo 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. 600/1973] si rientrerebbe nell’ambito dell’accertamento analitico–induttivo.
Con riferimento all’attività di indagine, l’Amministrazione Finanziaria, per rilevare l’incompletezza, la falsità, o l’inesattezza degli elementi indicati dal contribuente, può avvalersi:
- dei verbali e dei questionari di cui ai 2 e 4) dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973;
- degli atti, dei documenti e dei registri trasmessi a norma del 3) del medesimo articolo del DPR n. 600/1973;
- delle dichiarazioni di altri soggetti;
- dei verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
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