L’accertamento bancario si fonda su presunzioni legali
di Luigi FerrajoliLe presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto, secondo quanto previsto dall’articolo 2727 cod. civ..
Le presunzioni si distinguono in legali quando il valore probatorio delle medesime è riconosciuto dalla legge e possono essere:
b) relative, per le quali, viceversa, è ammessa prova contraria.
Si dicono, invece, semplici le presunzioni che non sono prestabilite dalla legge, ma sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice (articolo 116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’articolo 2729 cod. civ..
In ambito tributario le due tipologie di presunzioni determinano anche una diversa ripartizione dell’onere della prova.
In particolare, nelle presunzioni semplici è l’ente impositivo a dover dimostrare che i fatti costitutivi della pretesa impositiva si fondano su elementi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di presunzioni legali relative, invece, queste sono considerate fatti costitutivi la pretesa tributaria, senza che all’Ente sia dunque imposto di provarne la gravità, la precisione e la concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
Nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi esclusivamente su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione può considerarsi soddisfatto, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1972 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi la accennata inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
Tale principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 11810 del 06.05.2018, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta.
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato per l’annualità 2008, con il quale veniva contestato alla contribuente di aver conseguito redditi di capitali non dichiarati, risultanti dalle dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Il ricorso proposto veniva accolto dalla CTP competente e veniva successivamente confermato anche dalla CTR Firenze.
In particolare, la CTR aveva argomentato la propria decisione evidenziando come la motivazione alla base dell’accertamento fosse fondata su “semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti”, con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova della pretesa tributaria in capo all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla prova contraria fornita dalla contribuente.
Avverso tale decisione, l’Ente impositore proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, enunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 32, comma 1, D.P.R. 600/1973, nonché degli articoli 2729 e 2697 cod. civ..
L’Agenzia, in particolare, si lamentava del fatto che il Giudice di appello avesse imposto l’onere della prova della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie solo sull’Amministrazione, e non sul contribuente, che non sarebbe stato onerato della prova contraria.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, premettendo innanzitutto che la presunzione di cui alla citata norma ha natura legale e, come tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 cod. civ., previsti, invece, per le presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 9078/2016 e Cass. n. 6237/2015).
Il Giudice di legittimità ha inoltre ribadito il consolidato principio per cui “qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente“.
Su queste basi, nel caso di specie, l’Agenzia aveva fornito la prova che sul conto bancario del ricorrente erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero, con la causale dell’operazione “investimenti in beni e diritti immobiliari”, con ciò dimostrando, in via presuntiva, la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili.
Sarebbe dunque spettato al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale. Ciò, si badi bene, sulla base di una prova analitica per ogni versamento bancario.