6 Dicembre 2024

L’accertamento con adesione dei parziali automatizzati può non essere oggetto di contraddittorio

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

La possibilità di avanzare istanza di adesione – ad oggi – non è contemplata nelle istruzioni poste in calce agli accertamenti parziali automatizzati, di cui all’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973, fondati sull’incrocio dei dati ed informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 258/E/1998, ha già da tempo riconosciuto la possibilità di presentare istanza di adesione, atteso fra l’altro che il D.Lgs. 218/1997 non contempla eccezioni (in assenza di procedura automatizzata, l’Ufficio deve procedere manualmente).

Tali atti, sulla base dell’articolo 2, lett.b), D.M. 24.4.2024, sono esclusi dal contraddittorio preventivo. Infatti, trattasi di atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, riguardanti “esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”.

Pur se, ai sensi del nuovo articolo 5, D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, l’Ufficio di iniziativa, nei casi in cui non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, gli comunica un invito a comparire, l’eventuale mancata convocazione – in assenza di invito preventivo – non si riflette sulla legittimità dell’atto.

Infatti, ancora di recente, con la sentenza n. 29212/2024, la Corte di cassazione ha ribadito che l’invito a comparire, previsto dall’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, integra una facoltà e non un obbligo per l’ufficio, sicché la sua omissione non si traduce in una nullità dell’atto impositivo precedentemente adottato. In questo senso, tra le altre, gli Ermellini richiamano la pronuncia n. 31472/2019, dove i giudici di vertice hanno ribadito che la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

Sul punto, la posizione della Corte di cassazione è ormai netta, frutto anche della pronuncia assunta a sezioni unite (sentenza n. 36767/2010).

Ancora, la Corte di cassazione (ordinanza n. 34005/2019) ha confermato che, decorsi i termini di sospensione, nel caso in cui non si è perfezionata la definizione consensuale, ovvero l’atto non sia stato impugnato, l’accertamento diviene comunque definitivo.

Pertanto, l’invito a comparire ex articolo 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997, non è obbligatorio e la sua eventuale omissione non può mai determinare la nullità dell’atto impositivo, e deve ritenersi, pertanto, errata, la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto discendere dal vizio dell’invito a comparire la caducazione dell’avviso di accertamento e della cartella esattoriale (Cassazione n. 4767/2021).

Di conseguenza, per gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo, e per i quali l’ufficio non ha comunque ritenuto di invitarlo prima, il contribuente che presenta istanza di adesione dopo la notifica dell’avviso di accertamento può non essere convocato (e di fatto l’atto resta senza contraddittorio). Pur se nella generalità dei casi l’Ufficio provvede sempre alla convocazione.