L’accertamento del reato dichiarativo legittima il sequestro del PC
di Luigi FerrajoliLa Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 1159 depositata in data 11 gennaio 2017, si è pronunciata in tema di sequestro probatorio eseguito con riferimento al reato di dichiarazione infedele, come previsto e punito dall’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, ascritto in fase di indagini a due odontoiatri.
Nel caso di specie, il ricorso avanti la Suprema Corte è stato proposto dal terzo non indagato, medico odontoiatra a sua volta, esercente la propria attività nello studio in cui è stato eseguito il sequestro di 7 computer.
Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica della fissazione dell’udienza in camera di consiglio avanti al Tribunale del Riesame e il danno irreparabile cagionato non solo al medesimo, ma anche ai pazienti, in forza di tale sequestro. In particolare, al medesimo medico sarebbe stato impedito di erogare le prestazioni sanitarie richieste in mancanza delle informazioni contenute nei computer sottoposti a misura.
Non solo. Il ricorrente ha altresì censurato la qualificazione di cose pertinenti al reato o corpo del reato delle attrezzature professionali in parola, non essendo in alcun modo ravvisabile l’ipotesi che, all’interno delle stesse, fossero rinvenibili indizi o prove della responsabilità dei due indagati in ordine al delitto contestato. Il provvedimento ablatorio (in forma integrale) sarebbe altresì caratterizzato da evidente sproporzione e non preceduto da alcun invito, da parte degli operanti, all’esibizione.
Ebbene, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per una serie di ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Innanzitutto, il Giudice di legittimità ha evidenziato che l’eccezione inerente l’omesso avviso di fissazione di udienza, lamentata dal ricorrente in sede di ricorso, non è stata tuttavia sollevata all’udienza tenutasi avanti al Tribunale del riesame. Pertanto, trattandosi di nullità a regime intermedio, la Cassazione ha rilevato che la mancata eccezione in sede di riesame impedisce la deducibilità del vizio in sede di giudizio di legittimità.
Con riferimento poi alla concreta finalità del sequestro probatorio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i Giudici del riesame avessero correttamente e puntualmente motivato in ordine alla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria nello svolgere gli accertamenti anche presso il terzo non indagato, nel cui studio la denunciante aveva affermato essere utilizzato il “medesimo software con le medesime modalità di gestione parallela della contabilità” e quindi la perquisizione dello studio stesso.
La Corte ha altresì ritenuto che nel caso in esame non vi sia stata alcuna violazione del principio di proporzionalità in quanto, pur potendo astrattamente tale principio valere anche in tema di misure cautelari reali, l’integrale ablazione dei computer è stata esaurientemente spiegata dal Tribunale del riesame. I Giudici hanno infatti precisato che il sequestro dell’intero sistema informatico ha trovato piena giustificazione in quanto i fatti per cui si procedeva avevano richiesto l’utilizzo di una componente nascosta del software, attivabile solo mediante alcuni accorgimenti tecnici e non immediatamente rintracciabile. Per tale ragione, il vincolo cautelare non poteva essere limitato ma necessitava di essere esteso a tutti i computer rinvenuti nello studio, al fine di procedere con le attività tecniche richieste.
Infine, la Suprema Corte ha preso in considerazione la doglianza espressa dal ricorrente in ordine al sequestro eseguito in studio odontoiatrico nel quale vi sono dati coperti dal segreto professionale.
A tale proposito, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, invero, prima di procedere all’esecuzione del provvedimento, gli operanti avevano effettivamente chiesto al ricorrente di consegnare spontaneamente quanto ricercato. Nel caso di specie, a seguito di tale richiesta formulata dagli operanti, il terzo non indagato non aveva consegnato alcunché, neppure opponendo il segreto professionale e giustificando così la perquisizione.
Ad ogni modo, a parere della Corte di Cassazione, il fatto che le apparecchiature professionali contengano dati personali che possano rivelare i rapporti professionali con i clienti dello studio non vale a inficiare la legittimità del sequestro. In particolare, secondo la Suprema Corte, la normativa relativa al trattamento dei dati non può essere ostativa nei confronti dell’autorità che indaghi in ordine a fatti penalmente rilevanti, per cui per il Pubblico Ministero non può esservi limite all’acquisizione di documenti o di apparecchiature informatiche contenenti dati sensibili.