11 Ottobre 2017

L’accertamento parziale

di EVOLUTION
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Tanto l’accertamento parziale quanto l’accertamento integrativo rappresentano una deroga alla regola generale imperniata sul principio di unicità e globalità dell’atto accertativo.
Al fine di approfondire le due tipologie di accertamento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’accertamento parziale.

In linea generale, l’ufficio, nel momento in cui sottopone a controllo la posizione del contribuente, deve prendere in esame tutte le variabili che incidono sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, valutando globalmente la correttezza del comportamento tenuto nel corso del periodo di imposta.

L’eccezione di maggior rilievo alla regola appena enunciata è contenuta negli articoli 41-bis D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, in virtù dei quali gli uffici possono, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice e nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972, limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, determinati sulla base di elementi specifici.

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