9 Luglio 2015

L’accertamento sul socio e la responsabilità dell’amministratore

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

Il caso affrontato dal Tribunale di Piacenza nella sentenza del 25 maggio 2015 risulta interessante in quanto riguarda il risvolto societario degli effetti di un accertamento fiscale piuttosto diffuso nelle società a ristretta base partecipativa. In particolare, un socio che all’epoca dei fatti era titolare di una quota pari a circa il 95% del capitale di una Srl il cui amministratore unico – dal 2007 al 2012 – era stato un altro distinto soggetto, a seguito di una verifica fiscale condotta sulla società nel 2010, aveva ricevuto tre avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2007 al 2009 incluse.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, avendo eccepito che negli anni in questione la società aveva esposto nel conto economico dei costi indeducibili, aveva contestato ai soci la percezione di un reddito di capitale non dichiarato il quale era stato quindi computato, a titolo di presunti utili extra bilancio, in misura percentuale rapportata alle quote da ciascuno possedute nella società, proprio in considerazione della ristretta base partecipativa della società stessa. Ebbene, poiché il socio sosteneva che egli, in realtà, non avesse mai ricevuto dalla società alcun utile, e quindi di non aver mai percepito alcun reddito da dichiarare, riteneva di aver titolo di imputare alla persona dell’amministratore unico della società all’epoca dei fatti la responsabilità per le conseguenze economiche – maggiori imposte, sanzioni, interessi ed accessori – potenzialmente derivanti a suo carico dagli avvisi di accertamento ricevuti; il socio riteneva infatti che questi, agendo con assoluta autonomia, non aveva mai informato i soci dell’andamento degli accertamenti subiti dalla società e né aveva mai messo a loro disposizione i documenti contabili della stessa, nonostante le reiterate richieste dei soci, determinando così una violazione dei doveri di diligenza a carico dell’amministratore di società. Tanto che, sul finire del 2012, l’amministratore unico della società aveva rassegnato le proprie dimissioni non essendo stato in grado di fornire alcuna giustificazione sul suo operato.

Quindi, il socio agiva in giudizio domandando la condanna dell’amministratore a risarcire tutti i danni da lui direttamente subiti nella qualità di socio, quantificati nella somma degli importi accertati a suo carico dall’Agenzia delle Entrate a titolo di reddito non dichiarato, ai sensi dell’art.2476, comma 6, Cod.civ..

Ebbene, osserva il Tribunale di Piacenza che, attesa la natura indubbiamente aquiliana dell’azione di cui all’art. 2395, Cod.civ. ovvero, di cui all’art. 2476, comma 6, Cod.civ., grava sull’attore (il socio) l’onere di fornire una rigorosa prova sia del danno concretamente subito, sia della natura colposa o addirittura dolosa della condotta dell’amministratore, e sia del nesso causale esistente tra condotta ed evento; altrimenti, qualora il danno prospettato risulti essere una mera conseguenza riflessa del danno patito dalla società, si esce dalla previsione normativa invocata. Nel caso di specie, è quindi astrattamente configurabile un danno diretto al patrimonio del socio qualora il comportamento colposo dell’amministratore unico, che abbia esposto nella gestione della società costi effettivamente indeducibili, abbia determinato a carico del singolo socio l’applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di sanzioni per redditi percepiti e non dichiarati.

Infatti, in questa circostanza il danno prospettato, qualora esistente, incide direttamente sul patrimonio del socio il quale potrà però aver titolo di contestare l’accertamento indipendentemente dalle iniziative assunte o meno dalla medesima società.

Ciò detto, il Tribunale non ritiene tuttavia accoglibile la domanda proposta dal socio ex art. 2476, comma 6, Cod.civ., per via della mancanza della prova effettiva del danno, in quanto il socio non ha provato di aver dovuto corrispondere l’importo della sanzione amministrativa a lui comminata, ovvero non ha provato in concreto di non aver percepito alcun utile di sorta. È infatti onere dell’attore provare la specifica condotta esclusiva colposa o dolosa dell’amministratore tenuto conto che il bilancio nel quale sono stati esposti i costi è stato approvato dall’assemblea con il voto determinante anche dello stesso socio.

 

Anche per approfondire le problematiche relative alla gestione dei rapporti conflittuali tra soci ti raccomandiamo la prossima edizione del Mater Breve: