L’accesso è autonomo anche dal percorso pedonale condominiale
di Sergio PellegrinoDue le risposte a istanze di interpello in materia di superbonus pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri.
La più interessante è la risposta n. 524, che affronta la questione, ancora in parte irrisolta attese le infinite possibili diverse situazioni che si possono verificare, dell’individuazione dell’accesso autonomo dall’esterno per le unità immobiliari nell’ambito di edifici plurifamiliari.
Il primo comma dell’articolo 119 del decreto rilancio, nell’individuare gli interventi di efficientamento energetico che possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% e nel contempo “trainare” altri interventi consentendo loro di beneficiare del medesimo “potenziamento”, introduce appunto la nozione di “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”: la finalità è quella di consentire a chi possiede una villetta a schiera o un appartamento con ingresso autonomo in una palazzina di porre in essere gli interventi trainanti senza essere vincolato alle decisioni degli altri proprietari (spesso legati da un vincolo condominiale “minimo” come il tetto o una parete in comune).
In relazione a questo aspetto, come è noto, il legislatore è recentemente intervenuto, in sede di conversione del decreto agosto, introducendo una definizione apposita nell’ambito dell’articolo 119 del decreto rilancio con inserimento di un nuovo comma 1-bis.
La disposizione in questione prevede che “ai fini del presente articolo, per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
In questo modo viene superata la definizione che ancora troviamo contenuta nell’ambito della lettera i) dell’articolo 1 del decreto requisiti, che fa ancora riferimento al fatto che l’accesso avvenga dalla strada o da cortile o da giardino di proprietà esclusiva.
Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, l’intervento deve essere realizzato sull’unità immobiliare di proprietà dell’istante che fa parte di un condominio.
L’immobile dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio.
Nonostante l’accesso non avvenga dalla strada, dal cortile o dal giardino a cui fa riferimento la norma, l’istante ritiene che la condizione dell’accesso autonomo dall’esterno sia soddisfatta alla luce del fatto che il percorso pedonale nella pratica giornaliera è di libero accesso dall’esterno.
L’Agenzia, nella propria risposta, mette in evidenza come la modifica normativa consenta di considerare accesso autonomo dall’esterno la situazione nella quale si accede all’immobile attraverso una “strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che faccia su strada”.
Alla luce di queste considerazioni l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, la condizione richiesta dalla norma sia rispettata e quindi l’istante possa beneficiare del superbonus considerando “indipendente” l’unità immobiliare.