2 Novembre 2015

L’accettare la percentuale di ricarico nel PVC legittima l’accertamento

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20980/2015, in tema di percentuali di ricarico, ritiene legittimo l’accertamento nel quale i ricavi sono stati determinati sulla base della percentuale formatasi con tabulato prodotto dall’amministratore della società e dallo stesso sottoscritto in sede di processo verbale di constatazione.

L’accertamento sulle percentuali di ricarico, come noto, rientra nella fattispecie dell’accertamento analitico-induttivo, disciplinato dall’ultimo periodo dell’articolo 39, primo comma, lett. d) e dal secondo comma, dell’articolo 54, D.P.R. 600/1973 e dal terzo comma, dell’articolo 62-sexies, D.L. 331/1993, il quale si fonda sostanzialmente sull’incremento che l’impresa attribuisce al prezzo di acquisto per determinarne il prezzo di vendita.

Da una parte l’utilizzo della contabilità si collega al profilo analitico della questione, mentre dall’altra la determinazione dei ricavi attraverso le percentuali di ricarico si riferisce alla natura induttiva o presuntiva della fattispecie accertativa. La Guardia di Finanza nella Circolare n. 1/2008 contempla tra le presunzioni utilizzabili nell’attività ispettiva quelle derivanti da ricostruzioni indirette del ciclo d’affari nelle quali, prendendo a riferimento gli elementi oggettivi e attraverso delle elaborazioni diversificate, si perviene ad un giudizio di scarsa verosimiglianza dei dati contabilizzati e dichiarati.

La questione concernente la sentenza oggetto del presente intervento ha inizio con l’annullamento dell’avviso di accertamento, con pronuncia della CTP, in quanto la percentuale di ricarico traeva origine da un “fantomatico” tabulato. Tale tesi è stata confermata in appello, attestando che il contenuto del processo verbale di constatazione non costituiva mezzo di prova e si rifaceva ad un tabulato esibito dall’amministratore della società e non allegato agli atti.

La Corte di Cassazione respinge quest’ultima decisione in quanto, preso atto che la percentuale di ricarico è stata calcolata in relazione al costo di acquisto e al prezzo di vendita delle merci giacenti in azienda, nel processo verbale di constatazione risultava chiaramente che “quella utilizzata era una stampa dei dati contabilizzati dalla società”. Non doveva, quindi, esserci disconoscimento in appello dell’efficacia probatoria del processo verbale di constatazione dato che l’accertamento e la percentuale di ricarico sono basati sui dati forniti dall’azienda stessa e sui documenti offerti dal suo amministratore.

A conferma di ciò viene attribuito al verbale di constatazione, sottoscritto dall’amministratore unico, natura di atto fidefacente sino a querela di falso in relazione appunto alla effettività delle operazioni dei verbalizzanti e di quanto accaduto e/o dichiarato alla loro presenza.

In conclusione si stabilisce che l’accertamento è legittimo, in quanto il contribuente accettando in contraddittorio una data percentuale di ricarico e sottoscrivendone il verbale genera per la giurisprudenza una confessione stragiudiziale (articolo 2730 codice civile). La stessa tesi si riscontra nelle sentenze n. 5628/1990, n. 1286/2004 e n. 17304/2014.

Il tema delle dichiarazioni del contribuente intrinseco alla legittimità sull’accertamento, nel caso di specie e non solo, è di particolare interesse, in quanto attinente alle comunicazioni che vengono prodotte dal contribuente in sede di verifica e che determinano a posteriori la posizione fiscale dello stesso.

Di tale tipologia di dichiarazioni, sebbene la giurisprudenza abbia più volte sentenziato la natura di confessioni stragiudiziali, documenti di prassi (C.M. n. 224/2000) non possiedono le stesse considerazioni, precisando che le stesse, se riportate nel processo verbale di constatazione, assumono il valore di ammissione e non quello di confessione. Secondo la citata Circolare l’ammissione peraltro possiede un valore probatorio semplice e può essere smentita da qualsiasi prova successiva.