Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è tuttavia necessario che, a consuntivo, l’acconto versato per il 2019 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2019 (modello Iva 2020).
Con il metodo delle operazioni effettuate, invece, l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.
Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).
È importante evidenziare che vanno considerate nel calcolo non solo le operazioni effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate, come il caso delle cessioni effettuate tramite documento di trasporto fino al 20.12, per le quali la fattura non è stata ancora emessa e quindi neppure annotata.
Allo stesso modo, non vanno considerate le fatture differite emesse entro il 15.12 (15.10 in caso di periodicità trimestrale) relative a consegne effettuate nel mese di novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) e le fatture d’acquisto relative ad operazioni effettuate a novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) ricevute e registrate entro il 15.12 (15.10 in caso di periodicità trimestrale) con detrazione Iva nella liquidazione di novembre (3° trimestre in caso di periodicità trimestrale).
Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2019 o 1.10 – 20.12.2019), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.
Con riguardo ai soggetti passivi Iva riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter l D.P.R. 633/1972, le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27.06.2017 e dal D.M. 13.07.2017.
In particolare, come chiarito dalle circolari 27/E/2017 e 28/E/2017 l’acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment devono tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente, ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica.
L’acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2019, con applicazione del regime ordinario, non avendo una base di riferimento 2018;
- i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento e spettacolistiche (articolo 74, comma 6, e 74-quater D.P.R. 633/1972).