5 Dicembre 2019

L’acconto Iva 2019: il metodo previsionale e delle operazioni effettuate

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

In alternativa al metodo storico, oggetto di analisi in un precedente contributo, il contribuente ha la facoltà di adottare due metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva 2019: il metodo previsionale e quello delle operazioni effettuate.

Per quanto riguarda il primo, capita che in determinate situazioni (es. calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno), possa risultare più conveniente commisurare l’acconto, anziché al dato storico, al dato previsionale del 2019, ovvero tenendo conto delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è tuttavia necessario che, a consuntivo, l’acconto versato per il 2019 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2019 (modello Iva 2020).

Con il metodo delle operazioni effettuate, invece, l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

È importante evidenziare che vanno considerate nel calcolo non solo le operazioni effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate, come il caso delle cessioni effettuate tramite documento di trasporto fino al 20.12, per le quali la fattura non è stata ancora emessa e quindi neppure annotata.

Allo stesso modo, non vanno considerate le fatture differite emesse entro il 15.12 (15.10 in caso di periodicità trimestrale) relative a consegne effettuate nel mese di novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) e le fatture d’acquisto relative ad operazioni effettuate a novembre (settembre in caso di periodicità trimestrale) ricevute e registrate entro il 15.12 (15.10 in caso di periodicità trimestrale) con detrazione Iva nella liquidazione di novembre (3° trimestre in caso di periodicità trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2019 o 1.10 – 20.12.2019), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Con riguardo ai soggetti passivi Iva riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter l D.P.R. 633/1972, le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27.06.2017 e dal D.M. 13.07.2017.

In particolare, come chiarito dalle circolari 27/E/2017 e 28/E/2017 l’acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment devono tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente, ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica.

L’acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:

  • i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
  • i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • i soggetti che adottano il regime dei minimi;
  • i soggetti che adottano il regime forfetario;
  • i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2019, con applicazione del regime ordinario, non avendo una base di riferimento 2018;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;
  • i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti esercenti attività di intrattenimento e spettacolistiche (articolo 74, comma 6, e 74-quater D.P.R. 633/1972).

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