L’acconto Iva 2019: il metodo storico
di Federica FurlaniEntro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2019, il cui ammontare va definito utilizzando uno dei seguenti metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali, indicando come periodo di riferimento il 2019.
L’acconto così determinato verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2020), per il quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2020), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2020).
Il relativo ammontare e il metodo utilizzato per determinarlo vanno infine riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2019 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2020.
Passando all’analisi dei metodi di determinazione dell’acconto Iva, secondo il metodo storico, che è sicuramente il più utilizzato, l’ammontare è calcolato in misura pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente, individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:
- per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento è costituita dall’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2018 (che per i soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2018);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 la base di riferimento è costituita dall’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2018;
- per i contribuenti trimestrali la base di riferimento è costituita dall’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2018.
In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all’Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell’acconto Iva è ricavabile dal quadro VP della comunicazione o, qualora sia stato presentato il quadro VH per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2019.
Se il contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2018 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare l’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2018), pari alla differenza tra l’acconto versato (indicato nel rigo VP13 o, se presentato il quadro VH, nel rigo VH17) e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.
Se ad esempio il sig. Rossi, contribuente trimestrale, presenta un saldo Iva 2018 risultante dal rigo VL38 del modello Iva 2019 pari a 1.000 € e l’acconto 2018 versato e riportato nel rigo VP13 della comunicazione del 4° trimestre 2018 è pari a 3.500 €, l’acconto Iva 2019 calcolato con il metodo storico risulta pari all’88% della differenza tra VP13 e VL33 ed è quindi pari a 2.200 €.
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2018, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:
- passaggio da trimestrale a mensile: in questo caso il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2018 (modello Iva 2019), desumibile dalla seguente operazione:
(VL38 – VL36 + VP13/VH17)
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- passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, desumibile dalla seguente operazione:
VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre
o se compilato il quadro VH
VH13 + VH14 + VH15 + VH17
È importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati:
- gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- l’eventuale adeguamento ai fini Iva: l’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2019 per il 2018 non influenza quindi il calcolo dell’acconto Iva 2019.
Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex articolo 36 D.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato sulla base:
- della liquidazione di dicembre 2018 con riferimento all’attività “mensile”;
- della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, per quella “trimestrale”.