14 Dicembre 2021

L’acconto Iva 2021 – II° Parte

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

In alternativa al metodo storico, oggetto del precedente contributo, il contribuente ha la facoltà di adottare due metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva 2021: il metodo previsionale e quello delle operazioni effettuate.

Per quanto riguarda il metodo previsionale, capita che in determinate situazioni, come ad esempio in caso di un calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, possa risultare più conveniente commisurare l’acconto, anziché sul dato storico, sulla base del dato previsionale del 2021, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, a consuntivo, l’acconto versato per il 2021 risulta inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2021 (modello Iva 2022), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Con il metodo delle operazioni effettuate invece l’Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

È importante evidenziare che vanno considerate, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, entro i 12 giorni successivi, o, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui risultato a debito dovrà essere versato integralmente.

Con riguardo ai soggetti passivi Iva riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter l D.P.R. 633/1972, le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23.01.2015.

In particolare, come chiarito dalle circolari 27/E/2017 e 28/E/2017 l’acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’articolo 5 D.M. 23.01.2015) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, D.M. 23.01.2015).

L’acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Un altro caso particolare di determinazione dell’acconto riguarda i soggetti passivi trimestrali che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al D.M. 366/2000 e quelli che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, …) di cui al D.M. 370/2000.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 471, L. 311/2004, tali soggetti, se hanno versato un ammontare di Iva superiore a 2 milioni di euro nel 2020 (ammontare determinato tenendo conto dei versamenti dovuti in base alle liquidazioni dei primi tre trimestri 2020, del quarto trimestre 2019 – scadenza 17 febbraio 2020 – e di eventuali versamenti integrativi effettuati nel 2020 a seguito di ravvedimento operoso), determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri 2021 o, in alternativa, utilizzando il metodo delle operazioni effettuate.

Infine nel caso di soggetti passivi Iva che affidano la tenuta della contabilità a terzi, che hanno optato (nella prima dichiarazione Iva annuale successiva all’adozione) per l’effettuazione della liquidazione dell’Iva non in base ai dati del mese a cui la liquidazione si riferisce, ma in base a quelli del mese precedente, l’acconto Iva è determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, in misura pari all’88% dell’imposta risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2020 in base alle annotazioni di novembre 2020.