Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, a consuntivo, l’acconto versato per il 2021 risulta inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2021 (modello Iva 2022), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
Con il metodo delle operazioni effettuate invece l’Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.
Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).
È importante evidenziare che vanno considerate, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, entro i 12 giorni successivi, o, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui risultato a debito dovrà essere versato integralmente.
Con riguardo ai soggetti passivi Iva riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter l D.P.R. 633/1972, le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al D.M. 23.01.2015.
In particolare, come chiarito dalle circolari 27/E/2017 e 28/E/2017 l’acconto deve essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, ma nel farlo le Pubbliche Amministrazioni e le Società soggette allo split payment dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’articolo 5 D.M. 23.01.2015) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, D.M. 23.01.2015).
L’acconto Iva dovrà poi essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Un altro caso particolare di determinazione dell’acconto riguarda i soggetti passivi trimestrali che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al D.M. 366/2000 e quelli che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, …) di cui al D.M. 370/2000.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 471, L. 311/2004, tali soggetti, se hanno versato un ammontare di Iva superiore a 2 milioni di euro nel 2020 (ammontare determinato tenendo conto dei versamenti dovuti in base alle liquidazioni dei primi tre trimestri 2020, del quarto trimestre 2019 – scadenza 17 febbraio 2020 – e di eventuali versamenti integrativi effettuati nel 2020 a seguito di ravvedimento operoso), determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri 2021 o, in alternativa, utilizzando il metodo delle operazioni effettuate.
Infine nel caso di soggetti passivi Iva che affidano la tenuta della contabilità a terzi, che hanno optato (nella prima dichiarazione Iva annuale successiva all’adozione) per l’effettuazione della liquidazione dell’Iva non in base ai dati del mese a cui la liquidazione si riferisce, ma in base a quelli del mese precedente, l’acconto Iva è determinato, in caso di utilizzo del metodo storico, in misura pari all’88% dell’imposta risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2020 in base alle annotazioni di novembre 2020.