13 Dicembre 2022

L’acconto Iva alle casse il 27 dicembre

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

L’acconto Iva, in scadenza il prossimo 27 dicembre, è dovuto da tutti i contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia dai possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972.

Alcuni soggetti, seppur titolari di partita Iva e tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, risultano esonerati dal versamento.

In particolare, sono esonerati i soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale, ai fini del calcolo dell’acconto.

A titolo esemplificativo, sono esonerati:

  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva mensilmente) o entro il 30 settembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva trimestralmente);
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel 2022, quindi non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
  • coloro che hanno chiuso il periodo di imposta precedente con un credito Iva e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’acconto;
  • coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta, quindi a credito e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il credito già esistente.

Passando all’ambito strettamente soggettivo, risultano esonerati:

  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
  • i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale, per i quali l’articolo 74 D.P.R. 633/1972, consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1, L. 398/1991;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
  • coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero entro il 30 novembre, se mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

L’importo dovuto in acconto, dell’Iva relativa all’ultimo periodo d’imposta, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il metodo “storico”, o il “previsionale” ovvero quello “analitico effettivo”.

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, dell’anno precedente.

Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88 per cento dovuto, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2021;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2021, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre 2021, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
  • per i contribuenti trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno 2021.

Applicando il metodo previsionale, l’acconto Iva è pari all’88 per cento di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88 per cento dovuto, è pari al debito previsto:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
  • per il quarto trimestre, se si tratta di contribuenti trimestrali “speciali”, di cui all’articolo 4 D.P.R. 633/1972.

Questi risultati devono essere considerati al netto dell’eventuale eccedenza detraibile, riportata dal mese ovvero dal trimestre precedente.

Applicando l’ultimo metodo, ossia il metodo analitico, l’acconto Iva è pari al 100 per cento delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

L’acconto Iva deve essere versato con modello F24, in un’unica soluzione, entro il 27 dicembre 2022, utilizzando i codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.

Infine, si evidenzia che l’acconto Iva non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro