L’accordo di moratoria ex articolo 182-septies L.F.
di Andrea RossiIl D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l’articolo 182-septies L.F. che prevede sia una convenzione di moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell’accordo di moratoria, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e rimandando a un prossimo contributo la trattazione del nuovo accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari.
Differentemente dall’accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria, ai sensi dell’articolo 182-septies, comma 5, ha la finalità di stabilizzare per un determinato lasso temporale stabilito negozialmente, i rapporti con i creditori finanziari dell’impresa; pertanto, la convenzione di moratoria non è necessariamente collegata ad altri istituti regolati dalla legge fallimentare e può essere utilizzata preventivamente e funzionalmente alla sottoscrizione successiva:
- di un piano attestato di risanamento, regolato dall’articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F.;
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’articolo 182-bis L.F.;
- di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall’articolo 182-septies L.F.;
- di un concordato preventivo con continuità aziendale, diretta o indiretta;
- di un concordato preventivo liquidatorio.
L’accordo di moratoria negoziato tra l’impresa debitrice ed una o più banche o intermediari finanziari aderenti, che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti finanziari, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; pertanto, il nuovo articolo 182-septies L.F. introduce una forte deroga al dogma espresso dei citati articoli 1372 e 1411 cod. civ., che limitano l’effetto vincolante del contratto alle sole parti coinvolte, obbligando i soggetti non aderenti a far parte dell’accordo di moratoria, al fine di facilitare quell’impresa che si trovi in una momentanea crisi di natura principalmente finanziaria.
Affinché l’accordo di moratoria possa essere vincolante anche per le banche o intermediari finanziari non aderenti è necessario che questi ultimi siano invitati al tavolo delle trattative, siano regolarmente informati dello svolgimento delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; pertanto, il documento in esame evidenzia come sia assolutamente opportuno che la comunicazione dell’inizio delle trattative ai creditori finanziari debba essere provata per iscritto, possibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC), via email, via fax o mediante altri mezzi che possano garantire la prova dell’avvenuta trasmissione. La mancata comunicazione dell’inizio delle negoziazioni, che comporta la non partecipazione di una banca o di un intermediario finanziario al tavolo della trattativa, può rappresentare il presupposto per proporre opposizione da parte dei soggetti non aderenti entro trenta giorni dalla comunicazione della stipulata della convenzione.
L’estensione forzosa degli effetti dell’accordo di moratoria può essere ottenuta solo in presenza di omogeneità per posizione giuridica ed interesse economico delle banche e degli intermediari finanziari che si intendono obbligare ai sensi del novellato articolo 182-septies L.F. rispetto alle banche e agli intermediari finanziari che hanno aderito all’accordo; l’omogeneità della posizione giuridica può riguardare l’elemento soggettivo del creditore (si pensi al soggetto cessionario dei crediti, al soggetto concedente un bene in leasing, al soggetto concedente un mutuo etc.) mentre l’omogeneità dell’interesse economico è correlata al comportamento del debitore e può riflettere l’interesse del creditore alla continuità aziendale ovvero alla liquidazione dei beni. Pertanto, è necessario definire nell’accordo di moratoria una suddivisione dei creditori per categorie omogenee secondo la rispettiva posizione giuridica ed interesse economico, e tale “omogeneità” dovrà essere attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).
Nella convenzione di moratoria non è coercibile ai creditori non aderenti, per espressa previsione di legge, il mantenimento delle linee di credito in essere al momento della sottoscrizione della convenzione, per quanto attiene la sola parte non utilizzata, la concessione di nuovi affidamenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti, mentre potranno essere proseguiti i contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Nell’accordo di moratoria non è prevista alcuna attestazione da parte di un professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, stante la necessità prevista dall’articolo 182-septies della sola attestazione circa l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati all’accordo di moratoria; tuttavia, secondo il citato documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in esame, è opportuno che l’attestatore (in aggiunta alla previsione riportata nel quinto comma dell’articolo 182-septies L.F.) verifichi anche che i creditori non aderenti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili rispetto all’accordo di moratoria, quali una procedura concorsuale, fallimentare o liquidatoria; pertanto, l’attestatore, nel silenzio della norma, dovrebbe comunque esprimersi almeno in termini di negative assurance, circa l’assenza di elementi che inducano a ritenere svantaggiosa la coercizione delle banche non aderenti rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Si evidenzia infine che per la convenzione di moratoria non è prevista alcuna omologa e, quindi, i soggetti non aderenti coartati possono chiedere al Tribunale che la convenzione non produca effetti nei loro confronti; il Tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 182-septies.