4 Luglio 2017

L’accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari

di Andrea Rossi
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Il D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l’articolo 182-septies L.F.che prevede sia una convenzione di moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell’accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordando che l’accordo di moratoria è stato trattato in un precedente contributo.

L’articolo 182-septies L.F. non sostituisce la disciplina di cui all’articolo 182-bis L.F., bensì la integra prevedendo un apposito accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche e con intermediari finanziari, consentendo però al debitore di richiedere che gli effetti dell’accordo concluso con determinate categorie di creditori vengano estesi ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

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