Il rendimento nozionale può essere definito come quella aliquota percentuale, che dovrebbe “premiare” il rischio di impresa. Sul punto, è intervenuto, in un primo momento, l’articolo 1, comma 550, lettera c), della L. 232/2016 che ha “ridefinito” le aliquote applicabili come segue:
- 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016;
- 2,3%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017.
È stata poi stabilita “a regime”, a decorrere dal periodo d’imposta 2018, l’aliquota del 2,7%; in tal modo, il novellato articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011 fa venir meno il potere del MEF di fissare le aliquote con proprio decreto.
Limitatamente alle aliquote applicabili ai fini della determinazione dell’ACE, è poi intervenuto il D.L. 50/2017 che, in sede di conversione, ha stabilito che:
- dall’ottavo periodo d’imposta (ossia dal 2018 per le imprese aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare) l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del precedente 2,7%);
- per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, l’aliquota è ridotta all’1,6%.
Pertanto, le aliquote sono state così “ridefinite”:
- 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2014;
- 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016;
- 1,6%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017;
- 1,5%, dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018.
Per il calcolo dell’ACE, l’aliquota va applicata alle “variazioni” di capitale proprio rilevanti (incrementi/decrementi) intervenute nel periodo di imposta.
Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:
- i conferimenti in denaro;
- gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.
Non rilevano, invece, i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.
L’articolo 5, comma 7, D.M. 3/08/2017 dispone che, ai fini della determinazione della variazione in aumento legata agli utili accantonati a riserva, sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili come aggiornati dall’OIC:
- eliminazione di costi di ricerca e pubblicità: in sede di prima adozione, si registra l’eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;
- utilizzo del criterio del costo ammortizzato: in sede di prima adozione, nell’ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell’effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.
Al riguardo, la relazione illustrativa al D.M. precisa che:
- entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito da esse generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti);
- tutte le ipotesi di rettifica non menzionate nel citato comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.
Non assumono invece rilevanza ai fini della variazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:
- dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
- da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
Per quanto riguarda il primo punto, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che “tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:
- gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;
- la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non è rilevante ad alcun fine ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile”.
Ciò premesso – continua la relazione – considerato che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, “si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall’attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime dì disponibilità ACE delle riserve stesse”. Tale previsione rileva anche per i soggetti IAS adopter.
Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di fair value, secondo la relazione “la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In sintesi, quindi, solo nell’ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE”.
Per quanto riguarda, invece, i conferimenti di azienda, la relazione illustrativa ha precisato che – ferma restando la neutralità fiscale dell’operazione di cui all’articolo 176 del Tuir e la presenza di diverse prassi circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione –“al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione … si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell’agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione”.
Tale previsione trova applicazione anche per i soggetti IAS adopter.
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