22 Luglio 2021

L’Ace per i soggetti Irpef

di Federica Furlani
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 550 a 553, L. 232/2016) ha previsto, a decorrere dal 2016, l’applicazione, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, delle regole per la determinazione dell’Ace previste per i soggetti Ires.

In particolare, per tali contribuenti Irpef, l’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Per tali soggetti è inoltre previsto (articolo 1, comma 552, L. 232/2016) che rileva come incremento del capitale proprio, anche la differenza (se positiva) fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010” (patrimonio netto che include l’utile).

Per le imprese costituite dopo il 31.12.2010 si deve far riferimento, per quanto riguarda la prima componente, al patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquiennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria (articolo 8, comma 5, D.M. 03.08.2017).

La variazione del capitale proprio è rappresentata dalla somma algebrica positiva tra i relativi incrementi ed i decrementi.

Gli incrementi sono rappresentati da:

  • conferimenti in denaro (versamenti a fondo perduto, in conto capitale, …), che rilevano a partire dalla data di versamento (pro rata temporis);
  • utili d’esercizio non distribuiti destinati a riserve disponibili, che rilevano nell’esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento. L’utile dell’esercizio 2020 rileva ai fini Ace nel 2020;
  • rinunce ai crediti, che rilevano dalla data dell’atto di rinuncia.

I decrementi sono rappresentati generalmente dai prelevamenti di utili.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, e, se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per i soggetti Irpef che hanno applicato in uno o più anni il regime di contabilità semplificata, la variazione di capitale rilevante al termine dell’esercizio in cui è ripristinato il regime di contabilità ordinaria è ridotta della eventuale differenza negativa tra:

  • il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del P.R. 689/1974, relativo allo stesso esercizio;
  • il patrimonio netto dell’ultimo esercizio in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini Irpef, la deduzione Ace rileva:

  • ai fini della determinazione delle aliquote per gli scaglioni di reddito;
  • per la determinazione delle detrazioni, per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e canoni di locazione.

In presenza di altri redditi imponibili, pertanto, il reddito agevolabile concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi, fino a concorrenza del suo intero ammontare.

Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.

Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota Ace concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito.

L’Ace non riduce invece la base imponibile ai fini previdenziali, né la base imponibile Irap.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali, ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza le aliquote di cui all’articolo 11 Tuir.

Per consentire infatti alle imprese l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi in perdita fiscale (o comunque con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante), è prevista la facoltà di convertire le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti di imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice l’eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, è trasformata in credito d’imposta Irap e utilizzata dalla stessa società.

La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa ovvero è trasformata in credito d’imposta Irap utilizzato dallo stesso.

Si applicano infine anche ai soggetti Irpef le disposizioni antielusive previste per le società di capitali tese in particolare ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, gli effetti moltiplicativi dell’agevolazione.