11 Marzo 2017

L’acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico

di Luigi Scappini
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È imprenditore agricolo colui che esercita alternativamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, attività che, il comma 2 dell’articolo 2135, cod. civ., definisce compitamente come quelle “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Ne deriva che si considera imprenditore agricolo anche colui che esercita l’acquacoltura, attività che originariamente l’articolo 1, L. 102/1992, definiva come “l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.”. Infatti, con la riscrittura dell’articolo 2135 cod. civ. ad opera della Legge di Orientamento (D.Lgs. 228/2001), sono stati di fatto equiparati al fondo e al bosco, le acque dolci, salmastre o marine per cui il ciclo biologico, su organismi vegetali o animali, può compiersi di fatto anche sugli specchi d’acqua.

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