8 Gennaio 2019

L’acquisto di carburante va certificato con fattura elettronica

di EVOLUTION
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La limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli a utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della lettera d) dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972, per:

  • l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
  • le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
  • le prestazioni di noleggio, locazione operativa e leasing;
  • i pedaggi stradali.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, il comma 923 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha aggiunto alla lettera d dell’articolo 19-bis1 del decreto Iva il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

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