8 Gennaio 2025

L’acquisto on line di prodotti soggetti ad accisa in altro Stato UE

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Le vendite a distanza in ambito intracomunitario di prodotti soggetti ad accisa nei rapporti “B2C” sono state recentemente esaminate dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza di cui alla causa C-596/23 del 19.12.2024.

Oggetto di interpretazione è l’articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

Sebbene la Direttiva n. 2008/118/CE sia stata abrogata dalla Direttiva n. 2020/262/UE, le indicazioni rese dalla Corte di giustizia UE sono valide anche ai fini della disciplina attualmente in vigore, stante il contenuto dell’articolo 44, Direttiva n. 2020/262/UE.

Fermo restando che l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato UE dell’immissione in consumo, l’articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE, dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato UE, che sono acquistati da una persona diversa da un depositario autorizzato o da un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato UE e che non esercita un’attività economica indipendente, e sono spediti/trasportati in un altro Stato UE direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono sottoposti ad accisa nello Stato UE di destinazione.

Nel caso esaminato, il sito Internet della società venditrice consigliava agli acquirenti delle bevande alcoliche commercializzate tramite tale sito società di trasporti identificate nello Stato UE della venditrice (Finlandia). Inoltre, detto sito Internet forniva informazioni sulle spese di trasporto a carico dell’acquirente intenzionato a rivolgersi ad una di tali società e conteneva un link al sito Internet di ciascuna di dette società in cui, dopo che l’acquirente avesse cliccato su uno di tali link, venivano trasmesse le informazioni in merito ai prodotti da trasportare senza intervento da parte dell’acquirente.

Ad avviso della Corte, nelle circostanze descritte, il venditore agisce in modo da guidare la scelta, da parte dell’acquirente, della società incaricata della spedizione/trasporto dei prodotti acquistati sul proprio sito Internet.

Quando il venditore agisce in tal modo, occorre considerare quest’ultimo come partecipante in modo indiretto alla spedizione/al trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa verso lo Stato UE di destinazione e, di conseguenza, debitore dell’accisa in tale Stato UE, in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE.

Infatti, come risulta, in particolare, dall’impiego del termine “indirettamente” nell’articolo 36, par. 1, della stessa Direttiva n. 2008/118/CE, tale disposizione è stata redatta in modo da contemplare non solo l’ipotesi in cui il venditore esegua egli stesso la prestazione di trasporto/spedizione, ma anche altre ipotesi, tra cui quella in cui il venditore gestisca indirettamente la spedizione/trasporto, offrendo al consumatore la possibilità di scegliere tra spedizionieri e/o vettori che egli raccomanda.

Ne discende che il legislatore dell’Unione è più interessato alla natura oggettiva delle operazioni negoziali che alla forma giuridica loro conferita e questo comporta che l’espressione “spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto” deve essere interpretata in modo che il pagamento dell’accisa rifletta la realtà economica dell’operazione, a prescindere da qualsiasi formalismo.

Pertanto, la circostanza che l’acquirente abbia concluso due contratti distinti, di cui uno con il venditore e l’altro con la società di trasporto, è irrilevante al fine di valutare se la vendita a distanza di cui trattasi rientri o meno nella fattispecie di cui all’articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE.

È il caso di osservare che le medesime conclusioni si applicano anche ai fini dell’Iva, posto che l’articolo 14, par. 4, Direttiva n. 2006/112/CE, recepito dall’articolo 38-bis, par. 1, D.L. 331/1993, definisce le “vendite a distanza intracomunitarie di beni” come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente.

I casi in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni sono individuati dall’articolo 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal Regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, secondo cui i beni sono considerati trasportati/spediti da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione, in particolare quando:

  • il trasporto/spedizione dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
  • il trasporto/spedizione dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all’acquirente;
  • il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza il trasporto/spedizione dei beni;
  • il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Il citato articolo 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, aggiunge che si considera che i beni non siano trasportati/spediti da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare il trasporto/spedizione dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.