L’Action Plan dell’OCSE e le novità sulla documentazione in materia di Transfer Pricing emerse nel secondo webcast di aggiornamento
di Davide De GiorgiRaffaello Fossati
Il 2 aprile 2014, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha ospitato il secondo webcast di aggiornamento sul progetto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (più semplicemente “BEPS”) presentato nel febbraio 2013 e sul relativo “Action Plan” reso pubblico nel luglio 2013.
Come noto il progetto BEPS è stato ideato dall’OCSE al fine di prevenire e limitare i comportamenti fiscali “aggressivi” posti in essere da parte di alcuni contribuenti che operano su scale mondiale.
Il progetto BEPS non prevede, almeno non direttamente, misure contro l’evasione o l’elusione fiscale internazionale, bensì è volto a coordinare l’introduzione di misure atte ad evitare l’erosione della base imponibile di uno Stato a favore di altri. Tale erosione viene posta in essere attraverso l’utilizzo di pratiche fiscali complesse che profittando delle asimmetrie impositive presenti nei sistemi tributari dei diversi Paesi permettono di “limitare” il carico tributario complessivamente considerato.
La discussione si è concentrata sui progressi e sui risultati raggiunti in relazione a quelle specifiche azioni che dovrebbero essere definitivamente delineate nel settembre 2014.
In merito alla disciplina prevista per i prezzi di trasferimento, sono stati segnalati gli sviluppi delle azioni relative al “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”.
Il primo focus specifico sul tema risale all’ottobre 2013 quando è stato pubblicato il “Memorandum on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”. Successivamente, nel gennaio 2014, l’OCSE è intervenuta sul punto pubblicando il documento “Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, richiedendo agli operatori istituzionali e di mercato, impressioni, consigli e migliori pratiche sul tema.
Il progetto è infatti quello di introdurre un Modello di Transfer pricing documentation “standardizzato” per tutti i soggetti che operano nel perimetro OCSE.
Con il secondo webcast di aggiornamento è stato proposto di modificare tale Modello poiché la versione originale risulta essere eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per le imprese.
Questo Modello, composto da Masterfile, Local file e uno specifico “Template” (che, da quanto emerso nel webcast, dovrebbe assumere la forma di un documento a sé stante), dovrebbe essere modificato per richiedere l’indicazione di informazioni aggregate per Paese, piuttosto che per singola società.
Inoltre, il Modello dovrebbe ora includere una lista di tutte le entità del Gruppo per Paese insieme ai codici attività e ai principali dati finanziari quali, ad esempio, i ricavi d’esercizio, l’utile prima delle imposte, l’ammontare delle imposte pagate.
Le sei colonne di informazioni sulle transazioni infragruppo, incluse originariamente nel template, saranno eliminate e tali dati transazionali saranno inclusi solo nel file locale.
L’indicazione delle informazioni sui 25 dipendenti più pagati, che nel progetto del Modello avrebbero trovato apposita collocazione nel Masterfile, sarà eliminato per dare spazio solo a quelle informazioni qualitativamente rilevanti.
Molti altri sono i nodi da sciogliere rimandati alla sessione di maggio dove verrà discusso, tra l’altro, il processo per la consegna del Modello alle autorità fiscali, i modi per superare l’“ostacolo” linguistico all’atto della compilazione e le eventuali regole correlate ad una corretta traduzione.
È interessante notare che in risposta ad una specifica domanda in materia di prezzi di trasferimento è stato sottolineato che NON c’è alcuna intenzione di sostituire, anche in mancanza di altro criterio applicabile, il criterio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle).
Per quanto riguarda l’uso del Modello è stato osservato che questo è destinato ad essere utilizzato più in generale ai fini della valutazione del rischio fiscale di un Gruppo di imprese e non per finalità tributarie precedentemente individuate.
Infine, è stato sottolineato che questo Modello è destinato alle Amministrazioni fiscali e che NON dovrebbe assumere una valenza pubblica. Il tutto a tutela dei dati, anche sensibili, che le imprese dovranno fornire qualora il progetto si trasformasse effettivamente in un onere a loro carico.