3 Luglio 2020

L’addizionale Ires sui redditi da attività in concessione

di Gennaro Napolitano
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Con l’obiettivo di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto una maggiorazione per l’Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione (articolo 1, commi da 716 a 718, L. 160/2019).

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 716, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, l’aliquota prevista dall’articolo 77 Tuir è maggiorata di 3,5 punti percentuali (passando, quindi, al 27,5 per cento, in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

  • concessioni autostradali;
  • concessioni di gestione aeroportuale;
  • autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 84/1994;
  • concessioni ferroviarie.

Le regole di determinazione del reddito da assoggettare all’Ires maggiorata sono stabilite dal comma 717. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 Tuir e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 Tuir stesso determinano il reddito a cui applicare l’addizionale Ires prevista dal comma 716 e provvedono al relativo versamento. Invece, i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale determinano il reddito di cui al comma 716 senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

Il comma 718 espressamente prevede che, in deroga alle disposizioni dettate dall’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Tassazione di gruppo – consolidato nazionale – articoli da 117 a 128 Tuir, D.M. 01.03.2018

L’articolo 117 Tuir disciplina l’esercizio dell’opzione per il c.d. consolidato nazionale (fiscal unit): l’adesione a tale regime comporta che l’Ires della fiscal unit sia liquidata dalla consolidante su un’unica base imponibile rappresentata dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo in qualità di consolidata, ed esposta nella dichiarazione dei redditi del consolidato (ex articolo 122 Tuir).

Per effetto dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’istituto del consolidato, il legislatore, quindi, ha attribuito uno specifico rilievo fiscale ai gruppi di imprese: attraverso tale meccanismo, infatti, i redditi conseguiti da alcune società possono essere compensati, con riferimento allo stesso esercizio, con le perdite generate da altre società facenti parte dello stesso gruppo e ciò produce un vantaggio che diversamente non sarebbe conseguibile da una singola società.

L’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale è subordinato al ricorrere di specifici requisiti: in particolare, sotto il profilo soggettivo sono ammessi al consolidato solo i soggetti che rivestono una delle forme giuridiche previste dalla normativa di riferimento (diverse a seconda che si tratti di consolidante o consolidate, mentre sotto il profilo oggettivo è richiesta la sussistenza del requisito del controllo ex articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ..

Permanendo il requisito del controllo, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

 

Trasparenza fiscale per le società di capitali – articolo 115, Tuir

Per effetto dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 Tuir, il reddito imponibile delle società di capitali, al cui capitale partecipano esclusivamente società di capitali, ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le società di capitali che possono esercitare l’opzione prevista dall’articolo 115 Tuir sono: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato.

L’opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata, in qualità di soci, anche dai soggetti non residenti, a condizione, però, che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale.

L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.