16 Luglio 2016

L’adeguamento agli studi di settore

di Viviana Grippo
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Una delle possibilità che si offrono alle imprese in caso di mancata congruità è l’adeguamento agli studi di settore. L’adeguamento comporta il versamento di una maggiorazione del 3% sulla differenza tra ricavi/compensi derivanti dalla applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili quando lo scostamento risulti superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati. I maggiori ricavi dichiarati rileveranno, oltre che ai fini delle imposte sul reddito, anche ai fini Irap e Iva.

Per quanto concerne l’Ires/Irpef, si dovranno annotare i maggiori ricavi nei campi RF, RE o RG; ai fini Irap, invece, occorrerà rilevare l’adeguamento nell’apposito campo “Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore” ad inizio sezione, quindi rilevare lo stesso nelle variazioni in aumento in modo che essi si sommino alla base imponibile dell’imposta.

In merito all’Iva, l’adeguamento comporterà la determinazione di una imposta dovuta calcolata con l’aliquota media applicata alle operazioni attive. Occorrerà rilevare i maggiori importi nel quadro RQ, mentre non verrà modificato il quadro VE cha accoglierà solamente i dati derivanti dai registri Iva. Contabilmente anche i ricavi o compensi da adeguamento dovranno essere rilevati nei registri Iva entro il termine del versamento a saldo delle imposte sul reddito, ma troveranno allocazione in apposita sezione e quindi non verranno assorbiti nel quadro VE.

L’aliquota media per il calcolo e di cui si è detto è determina con il seguente rapporto:

 

imposta operazioni imponibili – imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili


volume d’affari (al lordo delle operazioni non soggette o soggette a regimi speciali)

 

È bene notare che la maggiorazione non è richiesta nel caso in cui lo studio sia applicato per la prima volta o sia oggetto di revisione.

La maggiorazione si sommerà alle imposte dovute per l’esercizio e dovrà versarsi unitamente ad esse potendosi prevedere anche la rateazione o il pagamento differito nei trenta giorni successivi alla scadenza originaria. Il codice tributo da utilizzarsi sarà il 4726 per le persone fisiche, il 2118 per gli altri soggetti e il 6494 relativamente all’Iva.

L’Agenzia delle Entrate con apposita circolare n. 34/E/2010 ha chiarito che i correttivi anticrisi non sono una evoluzione degli studi di settore ma una integrazione di essi con la conseguenza che la maggiorazione per adeguamento è dovuta anche per quegli studi per i quali trovano applicazione i correttivi stessi.

In merito all’aspetto contabile, la maggiorazione non può costituire imposta, ma dovrà essere rilevata come sopravvenienza passiva non deducibile e verrà esposta come sommatoria di tutte le imposte dovute: Ires o Irpef, Irap e Iva. La scrittura avrà quindi la seguente forma:

Diversi                                                            a           Diversi

Ires di competenza (Ce)

Irap di competenza (Ce)

Sopravvenienze passive non deducibili (Ce)

                                                                       a          Erario c/Ires (Sp)

                                                                       a          Erario c/Irap (sp)

                                                                    a             Debiti tributari per adeguamento (Sp)