L’adeguamento del valore in dogana in caso di beni difettosi
di Marco PeiroloL’art. 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce il trattamento applicabile alle merci che siano state danneggiate o siano difettose al momento dell’importazione.
Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, di regola basato sul cd. “valore di transazione”, inteso come prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea (art. 29, par. 1, del Codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE n. 2913/1992), è possibile tenere conto del carattere difettoso delle merci purché tale adeguamento sia effettuato nel rispetto delle condizioni del contratto di vendita ed esclusivamente al fine di tener conto del carattere difettoso delle merci. A tal fine, il contratto di vendita deve contenere una clausola che preveda la possibilità di un adeguamento del prezzo.
Le merci difettose devono essere coperte da disposizioni concrete e precise riguardo alla garanzia, alle quali si faccia riferimento nella disposizione relativa alla possibilità di un adeguamento del prezzo. I particolari della garanzia possono essere contenuti anche in un documento separato, purché sia collegato al contratto di vendita ed entrambi i documenti facciano parte della pertinente operazione commerciale intervenuta tra l’acquirente e il venditore.
L’adeguamento del prezzo deve avvenire con una regolare operazione finanziaria tra acquirente e venditore, in una forma che sancisca che il prezzo iniziale delle merci è stato adeguato conformemente al relativo contratto. Sono escluse, pertanto, forme di compensazione indirette o posticipate, ad esempio pagamenti a terzi o cambi di merci, che non possono essere considerate modi accettabili di adeguare il prezzo.
Il Codice doganale comunitario contiene disposizioni relative alla merci difettose, ma il citato art. 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 non definisce in modo puntuale in cosa consista una merce difettosa. Lo stato difettoso delle merci è determinato in base a norme o criteri prestabiliti e con riferimento al contratto di vendita e alla garanzia pertinenti. Incombe all’importatore dimostrare alle Autorità doganali che le merci importate erano difettose al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del loro valore in dogana, vale a dire alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle Autorità doganali (art. 67 del Reg CEE n. 2913/1992).
L’art. 145, par. 2, esige che le merci siano coperte da una garanzia relativa al carattere delle merci importate. Non rientrano nel campo di applicazione della disposizione sia le merci vendute senza garanzia, sia le merci vendute alla condizione che ne sia assicurata la commerciabilità o quelle soggette a variazioni di qualità, dimensioni uniformi, freschezza, ecc., come nel caso dei prodotti agricoli.
Al di fuori delle specifiche situazioni contemplate dalla norma in esame, non esiste una base giuridica per l’accettazione di meccanismi di revisione del prezzo ed è il caso di sottolineare che l’adeguamento del prezzo deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci; di conseguenza, entro tale termine devono essere stabiliti:
- le condizioni per l’adeguamento del prezzo;
- gli obblighi previsti dalla garanzia;
- l’adeguamento del prezzo.
I concetti esposti possono essere meglio compresi esaminando alcuni casi concreti presi in considerazione dalla Commissione europea nel documento TAXUD n. 800/2002.
Si consideri l’ipotesi del produttore, stabilito in un Paese extra-UE, che vende autoveicoli ad un distributore indipendente nell’Unione europea, il quale rivende i veicoli ai clienti finali tramite una rete di concessionari locali.
Tra il produttore e il distributore è stato stipulato un accordo di vendita e di distribuzione che comprende disposizioni in materia di garanzia. Il produttore offre una garanzia chilometrica su tutti i veicoli nuovi che decorre a partire dalla data di immatricolazione del veicolo e, in particolare, il produttore accetta di compensare il distributore con un adeguamento del prezzo inizialmente pagato, per i costi di eliminazione di eventuali difetti legati alla produzione o ai materiali, che si manifestassero entro i primi 100.000 km di utilizzo dell’autoveicolo.
In base al funzionamento della garanzia, il distributore, in quanto importatore del veicolo difettoso, presenta alla dogana una richiesta di rimborso del dazio per un adeguamento del prezzo effettuato entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.
La dogana verifica che vi sia una chiara traccia di riferimento (cd. “audit trail”) e controlla i pertinenti documenti relativi al rimborso richiesto a titolo della garanzia; in particolare, la dogana esamina le prove relative all’esistenza del difetto di fabbricazione e viene, inoltre, confermato che l’importo pagato dal produttore si riferisce al costo della rettifica del difetto riscontrato nel veicolo importato per il quale è stata presentata la domanda di rimborso del dazio.
Nella situazione considerata, le parti contraenti del contratto di compravendita utilizzato per la valutazione doganale hanno basato il prezzo totale pagato per le merci sulla condizione che le merci siano coperte da garanzia. L’accordo contrattuale che determina la vendita dei beni contiene disposizioni che specificano che i beni rispondono ad un determinato livello qualitativo (conformemente alle norme tecniche stabilite).
Il venditore e l’acquirente hanno stabilito che al momento dell’immissione in libera pratica il veicolo importato era difettoso per problemi di fabbricazione. Le Autorità doganali hanno verificato, con esito positivo:
- i necessari requisiti del contratto;
- l’esistenza del difetto di fabbricazione e il riconoscimento di tale fatto;
- l’eliminazione del difetto di fabbricazione;
- l’avvenuto adeguamento del prezzo entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce.
Di conseguenza, si può tenere conto dell’adeguamento del prezzo per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’art. 29 del Codice doganale e dell’art. 145, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/1993.
Ad una diversa conclusione si giunge nel caso in cui il produttore scopre che, in certe condizioni di funzionamento, determinati componenti del sistema di sospensione di taluni veicoli possono non funzionare in modo affidabile con conseguenti possibili rischi riguardo alla capacità di circolazione del veicolo e, quindi, il produttore stesso chiede ai proprietari di tutti i veicoli, come misura precauzionale, di riportarli al rivenditore perché siano esaminati ed eventualmente adattati.
In quest’ultima ipotesi:
- la necessità di sottoporre i veicoli ad un esame (ed eventualmente di adattare o sostituire certi componenti) dipende da determinate condizioni di funzionamento alle quali i veicoli possono essere soggetti;
- il produttore autorizza l’esecuzione di interventi correttivi come misura precauzionale;
- la situazione è attribuita ad aspetti della concezione e della progettazione dei veicoli.
Ne discende che la misura precauzionale costituita dall’esame e dal possibile adattamento dei veicoli non consente di applicare l’art. 145, par. 2, del Reg. CEE n. 2913/1992, in quanto solo i veicoli realmente difettosi possono beneficiare della disposizione.