30 Settembre 2015

L’adeguamento del valore in dogana in caso di beni difettosi

di Marco Peirolo
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L’art. 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce il trattamento applicabile alle merci che siano state danneggiate o siano difettose al momento dell’importazione.

Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, di regola basato sul cd. “valore di transazione”, inteso come prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea (art. 29, par. 1, del Codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE n. 2913/1992), è possibile tenere conto del carattere difettoso delle merci purché tale adeguamento sia effettuato nel rispetto delle condizioni del contratto di vendita ed esclusivamente al fine di tener conto del carattere difettoso delle merci. A tal fine, il contratto di vendita deve contenere una clausola che preveda la possibilità di un adeguamento del prezzo.

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