29 Gennaio 2024

L’adeguamento delle esistenze iniziali

di Laura Mazzola
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La Legge di Bilancio per il 2024 ripropone la possibilità di regolarizzare il magazzino, adeguandolo alla situazione di giacenza effettiva.

In particolare, il comma 78, dell’articolo 1, L. 213/2023, dispone circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per i soggetti esercenti attività di impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio.

Nel dettaglio, la disposizione riconosce agli esercenti attività di impresa, che non adottano i princìpi contabili internazionali (in buona sostanza i cosiddetti “Oic adopter”), la facoltà, relativamente al periodo di imposta in corso al 30.9.2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, Tuir.

Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite due modalità:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, ossia di eliminazione dei valori, risulta possibile:

  • eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero;
  • ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino, in quanto superiori a quelli effettivi.

Si evidenzia che le rimanenze possono risultare superiori a quelle effettive al ricorrere di due possibili situazioni:

  • sovrastima del magazzino che cela eventuali perdite di esercizio. Tale ipotesi sottintende che l’impresa abbia comunque sostenuto maggiori imposte sul reddito in corrispondenza dei maggiori valori di magazzino iscritti in bilancio;
  • sovrastima del magazzino per presunte “vendite in nero”. Tale ipotesi si verifica quando il magazzino è sovrastimato in quanto non è mai stato “scaricato” e rientra nella regolarizzazione o sanatoria dell’Iva e dell’imposta sostitutiva delle dirette non assolte.

Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, occorre versare l’Iva e un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.

In particolare, l’imposta sul valore aggiunto deve essere determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività; tale coefficiente deve essere determinato con un apposito Decreto dirigenziale.

Per quanto riguarda, invece, l’imposta sostitutiva dell’Irpef, è prevista un’aliquota del 18% da applicare sulla differenza tra:

  • il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione, e;
  • il valore del bene eliminato.

L’eliminazione totale o parziale di esistenze iniziali provoca, come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 115/E/2000, in riferimento alla Legge 488/1999, “direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza peraltro generare un onere fiscalmente deducibile. Pertanto, l’importo derivante dall’eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento del risultato d’esercizio in sede di dichiarazione dei redditi. La rappresentazione contabile della predetta eliminazione è libera da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali)”.

Si ipotizzi che un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, rilevi:

  • un valore contabile delle rimanenze pari a 30.000 euro;
  • un valore effettivo delle rimanenze, a seguito della sovrastima, di 25.000 euro.

Si ipotizzi poi che il coefficiente di maggiorazione sia, come quello passato, dell’1,20.

L’importo da adeguare è pari alla differenza, ossia a 5.000 euro = (30.000 euro – 25.000 euro).

Ne consegue che i ricavi presunti, dati dalla moltiplicazione tra l’importo da adeguare e il coefficiente di maggiorazione, sono pari a 6.000 euro (5.000 euro x 1,20).

L’Iva dovuta, applicando l’aliquota ordinaria del 22%, quale aliquota media riferibile all’anno 2023, è pari a 1.320 euro (6.000 euro x 22%).

L’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi e dell’Irap, è pari a 180 euro, ossia il 18% di 1.000 euro, quale differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione, e il valore del bene eliminato. 

Nel secondo caso, ossia iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omessa, occorre corrispondere il nuovo valore iscritto.

Si evidenzia che le rimanenze possono risultare inferiori, anche a seguito di acquisti per i quali non si è ricevuta la fattura (chiamiamoli “acquisti in nero”), rispetto a quelle effettive; in pratica, l’impresa non ha contabilizzato dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato.

In tal caso l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 18 % da applicare al valore iscritto.

Si ipotizzi che un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, rilevi:

  • un valore contabile delle rimanenze pari a 30.000 euro;
  • un valore effettivo delle rimanenze, a seguito della sottostima, di 40.000 euro.

L’importo da adeguare è pari alla differenza, ossia a 10.000 euro.

L’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi e dell’Irap, è pari a 1.800 euro, ossia il 18 % di 10.000 euro.

L’adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30.9.2023.

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima rata, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023;
  • la seconda rata, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.