2 Luglio 2024

L’adempimento del debito tributario e gli effetti in sede penale

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il reato di omesso versamento dell’Iva, previsto e punito dall’articolo 10 ter, D.Lgs. 74/2000, prevede una soglia di punibilità, stabilita in un ammontare superiore a 250.0000 euro per ciascun periodo d’imposta. Ciò significa che, sotto tale importo, la condotta illecita non assume rilevanza penale.

La Corte di cassazione ha affermato che, in riferimento a tale ipotesi delittuosa, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla predetta soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività (che dà luogo a reato) è già stato valutato dal Legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

Infatti, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso in cui, viceversa, il superamento sia di poco superiore, si può procedere a valutare i restanti parametri afferenti alla condotta nella sua interezza.

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