9 Febbraio 2023

L’adesione a sanzioni ordinarie usufruisce della compensazione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

I commi da 179 a 185, dell’articolo 1 L. 197/2022 prevedono – temporaneamente – una forma di adesione agevolata e una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Il perimetro normativo è assai ampio, atteso che il comma 179, dell’articolo 1 L. 197/2022 dispone che, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. 218/1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 D.Lgs. 218/1997 si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Dette previsioni normative si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.27663 del 30.01.2023, al punto 1.2. rileva che ciò vale anche per gli accertamenti con adesione relativi ad inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, se notificati entro il 31 marzo 2023.

Per effetto di quanto disposto dal comma 182, dell’articolo 1 L. 197/2022, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall’1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

A fronte dei vantaggi sanzionatori di contro è tuttavia esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

In pratica, i contribuenti che hanno in pancia rilevanti crediti non possono utilizzarli, in quanto il legislatore richiede denaro fresco.

Tuttavia, lo stesso Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.27663 del 30.01.2023 al punto 3.1. consente la definizione degli atti secondo le regole ordinarie vigenti, utilizzando la compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma a sanzioni ordinarie (1/3); principio già riconosciuto anche dalla circolare 2/E/2023.

Questo significa che il contribuente può scegliere e decidere di definire l’atto in adesione, secondo le regole ordinarie che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

In questo caso rivivono le regole per le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui all’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 (ai fini delle imposte indirette diverse dall’Iva, l’articolo 13 D.Lgs. 218/1997, rinvia agli articoli 7, 8 e 9).

Fermo restando che, ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto, di cui all’articolo 7, del medesimo D.Lgs. 218/1997, è previsto che: se le somme dovute superano i 50 mila euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16, restando invece invariato, ovvero 8, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia; le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Inoltre, è dettato un termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull’importo delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione. In breve, il decorso degli interessi è ancorato al momento in cui è dovuto il pagamento della prima rata.

E in questo caso le somme sono compensabili, sia ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997 sia ex articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973– titolato compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario – che ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema indicato dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997.

A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008, conv. con modif., dalla L. 2/2009 o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato (cfr. D.M. 14.01.2014 di attuazione della norma e circolare n. 36/2012 del MEF).