29 Luglio 2024

L’adesione al PVC ed i risvolti penali

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024, ha reintrodotto, nel nostro ordinamento, l’adesione al processo verbale di constatazione, mediante l’introduzione del nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997.

Secondo tale norma, il contribuente potrà prestare adesione ai processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, a condizione che tale adesione abbia ad oggetto il contenuto integrale dell’atto di constatazione, senza possibilità di aderire parzialmente ad alcuni rilievi e contestando quelli che si ritengono ingiusti.

L’unica possibilità concessa dal legislatore al contribuente – per sollevare obiezioni sul contenuto del PVC – attiene all’ipotesi di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, così come stabilito al comma 1, lett. b), dell’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997. Nella relazione ministeriale al decreto delegato di riforma viene chiarito che, per errori manifesti, devono intendersi, ad esempio, gli errori di calcolo o, comunque gli errori riconoscibili ictu oculi e senza bisogno di attività interpretativa o valutativa.

Nel caso di adesione condizionata alla rimozione di errori, nei dieci giorni successivi, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente aggiornando il verbale ed informando di ciò tanto il contribuente stesso, quanto il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. L’adesione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di consegna dell’atto, mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale ed anche all’organo che lo ha redatto. Fino alla scadenza del termine per prestare adesione, i termini per l’accertamento restano sospesi.

Entro i sessanta giorni dalla comunicazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento contenente la motivazione considerata per l’accordo e la liquidazione delle somme dovute anche in forma rateale. In caso di adesione condizionata, il termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. L’adesione al verbale consente la riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in caso di accertamento con adesione, in quanto l’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997, fa riferimento, per il calcolo della sanzione, alla previsione di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, i quali prevedono che le sanzioni si applicano in misura pari ad un terzo del minimo. Pertanto, la previsione, in caso di adesione al verbale, della riduzione alla metà delle sanzioni perviste per l’accertamento con adesione, determina la misura delle sanzioni applicabili pari ad un sesto del minimo edittale.

L’analisi dell’istituto non può non prevedere qualche considerazione di raccordo con la disciplina penale-tributaria, soprattutto in relazione agli eventuali risvolti premiali che l’adesione al PVC può garantire al contribuente che se ne avvale.

Il D.Lgs. 74/2000 prevede, infatti, alcuni benefici per il contribuente che, incorrendo in violazioni di natura penale-tributaria, salda i propri debiti tributari entro specifici termini indicati dal legislatore. In particolare, egli può addivenire ad una pronuncia di non punibilità o garantirsi uno sconto di pena.

Al riguardo, occorre menzionare la causa di non punibilità prevista e regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, a mente del quale colui che si rende responsabile dei reati di omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000, e di indebita compensazione ex articolo 10-quater (solo nella forma più lieve di cui al comma 1) del medesimo D.Lgs. 74/2000, può giovarsi della norma se estingue integralmente i debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento di primo grado: tale pagamento può avvenire sia per mezzo delle procedure conciliative, sia a seguito di ravvedimento operoso. La norma non aggiunge altro, per cui si deve ritenere che, se nel PVC sono ravvisate le ipotesi di reato di cui sopra ed il contribuente decide di aderire integralmente allo stesso pagando la sanzione, seppure in forma ridotta, questo sarà esente da responsabilità penale, poiché troverà applicazione la causa di non punibilità.

Diversamente, per i reati di dichiarazione fraudolenta ex articoli 2 e 3, dichiarazione infedele ex articolo 4 e omessa dichiarazione ex articolo 5, D.Lgs. 74/2000, più comunemente contestati con il PVC, troverà applicazione il comma 2, dell’articolo 13, che di fatto si presenta come incompatibile con il nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997. Per tali casi, infatti, la causa di non punibilità di cui sopra potrà trovare applicazione solo se il pagamento integrale dell’importo dovuto avviene prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In altre parole, prima del rilascio del PVC, che inevitabilmente comporta la conoscenza della verifica fiscale.

Per tali reati, troverà applicazione la circostanza attenuante, di cui all’articolo 13-bis, che prevede la riduzione di pena sino alla metà per tutti i delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, a condizione che il pagamento dei debiti tributari avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

In definitiva, difficilmente l’adesione al PVC potrà comportare l’esclusione della punibilità del contribuente, ma potrà invece garantire la riduzione della pena fino alla metà nonché la non applicazione delle pene accessorie.