L’Agenzia analizza la disciplina fiscale di contributi ricevuti nell’ambito di un progetto europeo
di Sergio PellegrinoCon la risposta 188 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’interessante (e complessa) casistica, sottoposta al suo esame attraverso un’istanza di interpello, concernente il trattamento da riservare ai fini Iva e delle imposte dirette a contributi ricevuti da un consorzio.
Questi è risultato assegnatario di un progetto europeo finalizzato all’acquisto, installazione e gestione di un supercalcolatore da ospitare in Italia, finanziato attraverso contributi in parte statali e in parte europei.
Il progetto si inserisce nell’ambito di un programma europeo, che prevede l’attuazione tramite partenariati pubblico-privati: a tal fine si è costituita una Joint Undertaking (o Impresa comune), che è il soggetto legittimato all’acquisto del supercalcolatore e che ne manterrà la proprietà per i primi cinque anni.
La selezione bandita dalla Joint Undertaking per ospitare il supercalcolatore è stata, appunto, vinta da parte del consorzio, con il supporto dell’Istituto Y e della Regione, soggetti con i quali è stato siglato un protocollo d’intesa.
Nell’analizzare il trattamento da riservare ai fini Iva ai contributi percepiti dal consorzio, l’Agenzia evidenzia innanzitutto come un contributo assuma rilevanza se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere: vi deve essere quindi un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nel caso in esame, l’acquisto del supercomputer da parte della Joint Undertaking sarà finanziato per 61 milioni di euro dallo Stato italiano e dall’Istituto Y, che trasferirà la provvista al consorzio.
Conseguentemente, i finanziamenti erogati dall’Istituto Y al consorzio si devono considerare delle mere movimentazioni di denaro, escluse pertanto dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto prevede la lettera a) del terzo comma dell’articolo 2 del D.P.R. 633/1972, che stabilisce che non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Altri finanziamenti sono percepiti dal consorzio per approntare l’area che ospiterà il supercomputer e per la sua successiva gestione e funzionamento.
L’Istituto Y corrisponderà a tal fine al consorzio circa 59 milioni e in questo caso si deve ritenere che rappresentino il corrispettivo delle prestazioni che il consorzio renderà allo stesso istituto, al ministero e agli altri enti coinvolti nel progetto: gli importi in questione dovranno quindi essere assoggettati ad Iva, con l’aliquota ordinaria del 22%, sulla base della previsione contenuta nell’articolo 3 del D.P.R. 633/1972.
Anche i contributi erogati dalla Joint Undertaking a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal consorzio per l’approntamento, la gestione e il funzionamento del supercomputer, rientrano nell’ambito di una prestazione a carattere sinallagmatico e quindi nell’ambito dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto: in questo caso, però, dovranno essere fatturati in regime di non imponibilità, rientrando nella fattispecie di cui alla lettera c, comma 1, dell’articolo 72 del decreto Iva, potendosi considerare la controparte organismo istituito dall’Unione Europea.
Sul versante della detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati dal consorzio, a nulla rileva la circostanza della percezione di contributi.
Il diritto alla detrazione segue, infatti, le regole generali, e quindi il consorzio potrà detrarre l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi nella misura in cui questi riguardino l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a quest’ultime ai fini della detrazione.
L’Agenzia nella risposta passa poi ad analizzare le implicazioni che riguardano il comparto delle imposte dirette.
Per quanto riguarda il contributo erogato dall’Istituto Y al consorzio, e poi da questo versato alla Joint Undertaking per l’acquisto del supercomputer, rappresenta una mera movimentazione finanziaria anche ai fini delle imposte dirette e non assume quindi alcuna rilevanza dal punto di vista impositivo.
Le somme erogate dall’Istituto Y per l’approntamento dell’area destinata ad accogliere il supercomputer, invece, si devono considerare come contributi in conto impianti e dunque rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.
Diverso il discorso per quanto concerne le somme erogate al consorzio dalla Joint Undertaking, che non si riferiscono unicamente ad investimenti, ma tengono conto anche del personale impiegato e del funzionamento del supercomputer: devono quindi essere considerate un contributo in conto esercizio e come tale assumono rilevanza, sulla base del disposto dell’articolo 85, comma 1, lettera g) del Tuir nell’esercizio di competenza (ovvero, per le micro imprese, quando sorge il diritto a percepirli sulla base di quanto stabilisce l’articolo 109 del Tuir).
Anche i contributi erogati per la gestione e manutenzione del supercalcolatore da parte dell’Istituto Y e della Joint Undertaking devono essere considerati dal consorzio quali contributi in conto esercizio, trattandosi di somme rimborsate a fronte dei costi sostenuti.