L’Agenzia analizza le novità sulla tassazione dei fondi pensioni
di Maria Paola Cattanitassazione del reddito netto prodotto dalle forme di previdenza complementari, disciplinate dall’
art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 252/2005, e la cui imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno.
Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E pubblicata ieri ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui risultati di gestione conseguiti già dal periodo di imposta 2014.
lordisti”, poiché nei loro confronti non si applicano la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti, prelievi che sono, appunto, sostituiti dall’imposta in commento.
aliquota da applicare al risultato della gestione dei fondi di previdenza complementare, ammonta, per effetto dell’intervento della Legge di Stabilità,
al 20%. Oltretutto, si precisa che la stessa era già stata elevata all’11,50% nel corso del 2014.
in primis, sulla scorta delle previsioni normative, l’
ambito soggettivo di applicazione dell’aumento di tassazione, che coinvolge:
- i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita;
- le forme pensionistiche individuali (disciplinate dallo stesso decreto, all’art. 13);
- i cosiddetti “vecchi fondi pensione”, già istituiti al 15 novembre 1992;
- i fondi pensione di natura negoziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per la sola parte del risultato maturato dalla gestione (e non anche quindi per le prestazioni e i contributi).
base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dal
risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, che è dato dalla
differenza tra:
- il valore del patrimonio netto nell’ultimo giorno dell’anno di mercato aperto, aumentato o diminuito delle somme movimentate nel corso dell’anno in relazione ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso (i pagamenti dei riscatti e delle prestazioni previdenziali vanno considerati in aumento, i contributi versati vanno computati in diminuzione)
- e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.
con la stessa periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore unitario delle singole quote, in modo che venga data evidenza separata all’incremento imponibile del patrimonio, all’imposta dovuta sull’incremento e, di conseguenza, al patrimonio netto.
regime di prestazione definita, per le
forme pensionistiche individuali e per
le vecchie forme di previdenza, invece, il risultato netto maturato cui applicare l’imposta sostitutiva è determinato, secondo
apposite modalità, dalla
differenza tra:
- il valore attuale della rendita vitalizia riferita a ciascun iscritto al termine dell’anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell’anno);
- e il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno.
- gli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all’estero;
- i proventi degli OICR esteri percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione;
- i proventi dei titoli atipici (artt. 5 e 8 del D.L. n. 512/1983)
- i proventi delle accettazioni bancarie (art. 1 del D.L. n. 546/1981).
redditi (intesi come
interessi, premi, proventi e redditi da cessione o dal rimborso) derivanti dagli investimenti effettuati dai fondi pensioni in
titoli di debito pubblico o equiparati, che, in forza del comma 622 ed in considerazione dell’aliquota agevolata cui sono assoggettati (si ricorda, ancora il 12,5%) contribuiscono alla
determinazione della base imponibile in maniera ridotta, al fine di evitare una penalizzazione per l’investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione.
strumenti per i quali si rende applicabile la riduzione sono:
- le obbligazioni e altri titoli pubblici ed equiparati (art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 e, a commento, C.M. n. 11/E/2012 e C.M. n. 19/E/2014);
- le obbligazioni emesse dagli Stati esteri white list (e loro enti territoriali), per i soli redditi maturati dal 1° luglio 2014;
- i contratti che abbiano come “sottostante” i predetti titoli;
- i project bond, per i soli interessi;
- gli investimenti “indiretti” in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite la partecipazione in OICR e contratti di assicurazione, che investono in tali titoli (in base alla percentuale media di investimento in tali titoli).
redditi di tali titoli, ai sensi del citato comma 622,
concorrono alla determinazione della base imponibile (e le eventuali
perdite devono essere invece portate
in deduzione)
nella misura del
62,50%, percentuale data dal rapporto tra l’aliquota propria (12,50%) e quella dell’imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20%) e per il cui computo l’Agenzia fornisce anche un esempio numerico.
posizioni fuoriuscite nel 2014, per le quali cioè il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti, in sede di determinazione dell’importo della prestazione spettante, di rendimenti al netto dell’imposta sostitutiva nella previgente misura dell’11 o dell’11,50%, il comma 624 prevede una
ulteriore riduzione della base imponibile del 48 per cento. Ciò per evitare che la maggiore aliquota di tassazione incida sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014.
risultato negativo della gestione del fondo per il 2014, la disposizione in commento non si rende applicabile. Pertanto sarà possibile scomputare la perdita 2014 dall’imposta dovuta nei periodi successivi solo
nella misura dell’11,50%. E ciò invece a fronte di una tassazione maggiorata del risultato positivo prevista al 20%.