26 Ottobre 2019

L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime transitorio per odv, aps e onlus

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione 89/E di ieri, 25 ottobre 2019 fornisce il suo primo chiarimento sul nuovo codice del terzo settore e, in particolare, sugli aspetti fiscali del periodo transitorio, in attesa della definitiva entrata a regime del nuovo registro unico nazionale del terzo settore.

Come è noto, al momento, si possono considerare già soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 soltanto quelle associazioni che siano già iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato, ai sensi di quanto previsto dalle allora vigenti discipline di settore (L. 266/1991 per le odv e L. 383/2000 per le aps), registri la cui disciplina sopravvive alla abrogazione delle citate leggi previste dal codice del terzo settore, e le onlus, iscritte all’elenco tenuto presso le Agenzie fiscali delle entrate, la cui normativa (D.Lgs. 460/1997) rimarrà in vigore fino al primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del Runts e al pervenimento dell’autorizzazione alla riforma da parte delle Autorità europee.

Sia per le prime che per le seconde era stato definito un termine per l’adeguamento del loro statuto ai nuovi principi previsti dal codice del terzo settore.

Termine che, con la proroga prevista dall’articolo 43, comma 4bis, D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019) scadrà il 30 giugno del prossimo anno.

Adeguamento dello statuto che, per le odv e le aps, diventa di presa d’atto dei nuovi vincoli e delle nuove opportunità ma che ne mantiene la natura giuridica (a meno di scelte diverse, ad esempio per mancato possesso dei requisiti quali il numero minimo di sette associati previsto dal codice) e, pertanto, queste saranno iscritte nelle corrispondenti sezioni del Runts.

Diversa la scelta per le onlus. Infatti la loro disciplina specifica non ha trovato accoglienza nella riforma. Pertanto le attuali onlus dovranno “scegliere” se iscriversi al Runts e, nel caso, a quale sezione.

Si precisa che una onlus, che ritenesse di non iscriversi al Runts, dovrà necessariamente, dopo la definitiva entrata in vigore della riforma, devolvere il patrimonio acquisito nel periodo in cui ha goduto dello status di Onlus.

Si è a lungo disquisito, sotto l’aspetto civilistico, su quale fosse il significato del termine, sopra ricordato, del 30 giugno. A seguito della emanazione delle circolari 20/2018 e 13/2019 il Ministero del Lavoro aveva chiarito, fuori da ogni dubbio, che il mancato adeguamento nei termini indicati incideva solo sui quorum deliberativi e costitutivi della assemblea di modifica ma che questo non impediva un eventuale adeguamento successivo, in quanto il “controllo” sul possesso dei requisiti ai fini della iscrizione al Runts si avrà al momento della trasmigrazione dei dati di detti enti dai registri regionali della promozione sociale e del volontariato al Runts.

Analoga conclusione veniva data, a maggior ragione, per le onlus, in quanto comunque avrebbero potuto continuare a godere della loro disciplina di settore, che manteneva i suoi effetti.

Chiarito l’aspetto civilistico rimanevano da approfondire le conseguenze fiscali legate ad un eventuale mancato adeguamento nei termini indicati.

Su questo aspetto, in modo assolutamente condivisibile, interviene l’Agenzia, sia pure anch’essa in maniera imprecisa.

Il documento di prassi amministrativa prevede che un ente iscritto nei registri delle associazioni di volontariato ex L. 266/1991 o di promozione sociale ex L. 383/2000possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore”, così come le Onlus potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997.

Quindi stiamo parlando esclusivamente delle norme indicate dalle ormai soppresse leggi di settore: sembrerebbe confermato che il mancato adeguamento nel termine andrà a incidere solo sull’aspetto civilistico delle modalità di svolgimento della successiva assemblea di modifica statutaria.

Perché il chiarimento, sia pure importante, appare “impreciso”?

Il primo comma dell’articolo 104 del codice del terzo settore prevede che, in via transitoria, ad odv, aps e onlus si applichino, da subito, alcune norme di carattere fiscale previste dal titolo X del codice.

Il dubbio che ci si pone, allora, è se questo “via libera” al permanere delle agevolazioni per i citati soggetti che non adeguano gli statuti si debba considerare applicabile solo alle richiamate disposizioni fiscali o anche a quelle che non vengono espressamente citate nel documento in esame.

La logica e il buon senso porterebbe a ritenere che queste continueranno ad essere applicabili, ma ci potrebbe essere un argomento a contrariis di non trascurabile importanza.

L’odv, aps o onlus che scegliessero, alla fine, di non adeguare lo statuto si troverebbe ad aver goduto, per oltre due anni, di agevolazioni previste per gli enti del terzo settore senza, di fatto, esserlo mai stati.

Un ulteriore sforzo interpretativo sarebbe opportuno.

La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore