26 Ottobre 2019

L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime transitorio per odv, aps e onlus

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione 89/E di ieri, 25 ottobre 2019 fornisce il suo primo chiarimento sul nuovo codice del terzo settore e, in particolare, sugli aspetti fiscali del periodo transitorio, in attesa della definitiva entrata a regime del nuovo registro unico nazionale del terzo settore.

Come è noto, al momento, si possono considerare già soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 soltanto quelle associazioni che siano già iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato, ai sensi di quanto previsto dalle allora vigenti discipline di settore (L. 266/1991 per le odv e L. 383/2000 per le aps), registri la cui disciplina sopravvive alla abrogazione delle citate leggi previste dal codice del terzo settore, e le onlus, iscritte all’elenco tenuto presso le Agenzie fiscali delle entrate, la cui normativa (D.Lgs. 460/1997) rimarrà in vigore fino al primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del Runts e al pervenimento dell’autorizzazione alla riforma da parte delle Autorità europee.

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La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore
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