L’Agenzia delle entrate spiega il bonus facciate
di Fabio GarriniCon la circolare 2/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative riguardanti il nuovo “bonus facciate”; si tratta di una agevolazione che ricalca in larga parte gli altri bonus edilizi per quanto riguarda le modalità con le quali ottenere l’agevolazione (in termini di adempimenti richiesti, modalità di pagamento della spesa, modalità di fruizione, ecc.), ma vengono fornite utili indicazioni riguardati soprattutto gli interventi agevolabili.
Il bonus facciate
Con la Legge di bilancio 2020 è stato introdotto un ulteriore bonus fiscale, volto ad incentivare gli interventi sugli immobili, al quale viene attribuita una misura di “recupero fiscale” del costo molto significativa, visto che la detrazione è fissata ad una misura pari al 90% della spesa sostenuta dal contribuente, beneficio che comunque va ripartito su 10 anni con rate di pari importo.
Peraltro, rispetto alla detrazione relativa all’efficientamento energetico degli edifici, in relazione alla quale sono fissati dei limiti massimi alla spesa agevolabile, in questo caso l’intero costo sostenuto può dare diritto al beneficio fiscale.
Le spese agevolabili sono quelle relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata esterna degli edifici che si trovino nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il bonus compete a tutti i contribuenti che detengono l’immobile a qualunque titolo, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali, così come ai familiari conviventi di questi (purché si tratti di immobili nei quali si esplichi la convivenza, quindi non locati o concessi in comodato a terzi); l’agevolazione è riconosciuta anche a chi detiene l’immobile in forza di un altro titolo di utilizzo, come inquilini e comodatari (in possesso di contrati registrati e con autorizzazione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile).
In merito alla qualifica soggettiva di tali soggetti, essi possono essere persone fisiche e soggetti equiparati (società semplici ed enti), così come professionisti (anche associati) o soggetti titolari di redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Gli interventi agevolati
Come per ogni bonus edilizio, il tema maggiormente delicato è definire quali sono gli interventi che conferiscono il diritto ad ottenere il bonus.
Va notato che, tanto la norma, quanto la circolare, offrono un ventaglio molto ampio di interventi, con il prerequisito che essi interessino l’esterno dell’immobile (quindi non solo la “facciata” in senso stretto, ma ogni lato che sia visibile dalla strada pubblica o suolo pubblico). Al contrario va notato che il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dall’esterno.
La detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Viene precisato che il bonus compete per interventi finalizzati al consolidamento, al ripristino e al miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie. Inoltre sarà possibile agevolare gli interventi di consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi. Analogamente l’agevolazione compete per i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Da evidenziare che sono escluse le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare sia i requisiti minimi energetici del D.M. 26.06.2015, così come i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio ai sensi del D.M. 11.03.2008.