L’Agenzia sdogana le operazioni di MLBO
di Alessandro BonuzziAi fini Ires, gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla società NewCo per l’acquisizione delle partecipazioni nella società target devono essere considerati inerenti e, quindi, deducibili secondo le regole stabilite dall’articolo 96 del Tuir.
Inoltre, nell’ambito della successiva fusione (anche inversa) tra le due società, quando si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite di cui si chiede il riporto derivano esclusivamente dai finanziamenti ottenuti dalla NewCo al fine di acquisire le partecipazioni nella target, le disposizioni antielusive contenute nel comma 7 dell’articolo 172 del Tuir sono disapplicate.
Questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E di ieri che sdogana in via definitiva l’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. MLBO), tipizzata dall’articolo 2501-bis cod. civ., con l’intento dichiarato di attrarre gli investimenti esteri.
L’operazione di acquisizione con indebitamento si caratterizza per l’utilizzo della leva finanziaria. La società NewCo accende dei finanziamenti onerosi per l’acquisto delle partecipazioni nella società target.
La circolare in commento ammette che gli interessi passivi conseguenti devono essere considerati funzionali all’operazione di acquisizione e, di conseguenza, inerenti. Pertanto, per i soggetti Ires, essi sono deducibili nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir nonché in osservanza della normativa relativa al transfer pricing qualora applicabile.
Peraltro, l’inerenza è da ritenere rispettata sia nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.
La fusione tra le due società coinvolte è il logico epilogo dell’acquisizione mediante indebitamento, necessario per garantire il rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Al riguardo, l’Ufficio precisa che “la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”.
Ne deriva che eventuali contestazioni, fondate sull’abuso del diritto o sull’abrogato articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la deduzione degli oneri finanziari, e non ancora definite, devono essere – in linea generale – abbandonate dal Fisco.
Inoltre, la circolare dà il via libera alla disapplicazione dei limiti antielusivi relativi al riporto delle perdite e degli interessi passivi operanti nella fusione.
Nell’ambito di un’operazione di LMBO solitamente la società NewCo non supera i parametri imposti dal comma 7 dell’articolo 172 del Tuir. Il riferimento è al test di vitalità e al limite quantitativo del patrimonio netto.
Ciò produce l’effetto di bloccare il riporto delle eventuali perdite e degli interessi passivi non dedotti maturati in capo alla NewCo.
Sul punto viene chiarito che, se di dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite disponibili derivano esclusivamente dai finanziamenti ottenuti dalla NewCo per l’acquisto della società target, l’istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 172 del Tuir è accolta.
In questi casi, quindi, il riporto dei bonus fiscali è liberato.
Infine, l’ultimo spunto riguarda i servizi infragruppo. La circolare avverte che, quando i soggetti che hanno costituito la NewCo hanno raccolto le risorse all’esterno del gruppo mettendole, poi, a disposizione per l’acquisto della società target, si configura un servizio infragruppo reso alla NewCo la cui remunerazione deve rispettare quanto prescritto in materia di transfer pricing.
Diversamente, non vi è alcun servizio infragruppo quando la NewCo ottiene le risorse finanziarie in modo diretto.