L’Agenzia trasmette le sanzioni da rateizzo agli eredi
di Giancarlo FalcoIn tema di obbligazione tributaria degli eredi per i debiti del de cuius le norme sono molto chiare: l’articolo 65, comma 1, del DPR 600/1973 (eredi del contribuente) dispone che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” ma, con disarmante chiarezza, l’articolo 8 del D.Lgs. 472/1997, concernente “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, stabilisce che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. La norma è entrata in vigore il 1 aprile 1998 e, pertanto, è da intendersi più che consolidata.
Tuttavia anche sulle norme più chiare si generano dei grandi problemi. E questo è il caso di questi giorni in cui l’Agenzia delle Entrate sta iscrivendo a ruolo le sanzioni relative a piani di rateizzo decaduti riferiti ad accertamenti con adesione sottoscritti dal de cuius.
Tali iscrizioni a ruolo trovano il loro fondamento in una comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento del 20 aprile 2015, che riprende, a sua volta, quanto contenuto nella Direttiva della direzione provinciale di Palermo del 8 maggio 2012.
Nella direttiva siciliana, al punto 14, si prevede quanto segue: “Decesso del Contribuente: se dopo il perfezionamento della rateazione dovesse intervenire il decesso del contribuente, le sanzioni consolidate nel piano di ammortamento della rateazione restano confermate nei confronti degli eredi. Mentre, su richiesta degli eredi, possono essere sgravate le sanzioni intere iscritte a ruolo a seguito della decadenza della rateazione o del ritardo di pagamento della rata sempre che detto ritardo sia imputabile al de cuius”.
Nella sostanza il discrimine è la data del decesso: se il rateizzo è decaduto prima del decesso, la responsabilità è esclusiva del de cuius e, pertanto, agli eredi non vengono inflitte sanzioni. Se invece il rateizzo è decaduto dopo il decesso del contribuente, gli eredi sono ritenuti responsabili del mancato perfezionamento della rateazione.
Pertanto l’Ufficio avrà l’onere di confrontare la data di decadenza del rateizzo con la data di decesso del contribuente e, nel caso la decadenza dalla rateazione si sia verificata dopo il decesso, verrà applicata la sanzione nei confronti degli eredi.
Ovviamente, calando tali formalismi nella realtà operativa emergono le situazioni più paradossali: se infatti il de cuius ha pagato regolarmente tutte le rate fino al decesso e gli eredi “saltano” le scadenze successive poiché, presumibilmente, neanche a conoscenza del piano di rateizzo in corso, si vedrebbero costretti a pagare, oltre alle imposte dovute, anche la sanzioni.
È doveroso sottolineare che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione da accertamento con adesione, l’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 218/1997, prevede che “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”, ovverosia il recupero delle residue somme dovute e l’applicazione della sanzione, in misura doppia, pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Ovviamente tale prassi dell’Ufficio, non essendo basato su alcuna norma specifica, avrà come unico effetto quello di determinare un nuovo contenzioso, sicuramente evitabile, ed esattamente contrario a quello che, a parole, è la volontà dell’Agenzia delle Entrate di instaurare un rapporto sereno e di collaborazione con i contribuenti.