L’agricoltura investe nell’e-commerce
di Luigi ScappiniCome spesso purtroppo accade, l’attuazione di agevolazioni previste da normativa primaria viene demandata all’emanazione di decreti e regolamenti secondari, rinviando, nel migliore dei casi, l’effettiva entrata in vigore della norma, mentre, nel peggiore, è possibile che detti decreti non vengano mai emanati.
Con l’art. 3 del D.L. n. 91/2014, il c.d. “Decreto crescita”, è stato introdotto un credito di imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche aventi lo scopo di potenziare il commercio elettronico.
Il comma 1 dell’articolo richiamato prevedeva l’emanazione di un decreto ministeriale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2015 e, quindi, in tempi sufficientemente rapidi.
I fondi messi a disposizione ammontano rispettivamente a 500 mila euro per il 2014, 2 milioni per il 2015 e 1 milione per il 2016.
Soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 2 del decreto Mipaaf, datato 13.01.2015 sono le persone fisiche o giuridiche, costituite sotto forma di:
- imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’Allegato I del Trattato Ue o
- piccole e medie imprese che, al contrario, producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I
che producono un reddito di impresa o agrario.
Il decreto, inoltre, ammette all’agevolazione anche le imprese che sono costituite in forma cooperativa o che sono riunite in consorzi.
Con il successivo art. 3 vengono delineati gli investimenti agevolabili e la determinazione del credito di imposta.
In particolare, danno accesso all’agevolazione le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo dell’e-commerce, relative a dotazioni tecnologiche, software; progettazione e implementazione; sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono agevolabili gli investimenti realizzati, dopo il 27.02.2015, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi.
Particolare è l’individuazione del limite di credito fruibile, che viene parametrato in ragione della dimensione aziendale e dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
Per le pmi, operanti o meno nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I è previsto un credito nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.
Anche per le imprese che non rispondono ai requisiti richiesti per le pmi, che tuttavia operano nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I, è previsto un credito nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.
Per le pmi e per le imprese diverse dalle pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, il credito è stabilito sempre nella misura del 40%, ma con un limite massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.
Per le pmi e per le imprese diverse dalle pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 5, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013, il credito spetta sempre nella misura del 40%, ma nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.
Per le pmi produttrici di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, il credito compete nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.
Sempre per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, il credito compete, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura del 20% e del 10% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.
Ai fini della certificazione delle spese sostenute è richiesto che esse risultino da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore legale, da un professionista iscritto all’Albo o dal responsabile del Caf.
Ai fini della fruizione del credito di imposta, i soggetti interessati dovranno, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui gli investimenti si riferiscono, presentare apposita domanda al Mipaaf.
La domanda dovrà essere invita solamente telematicamente e a tal fine, sempre il Mipaaf, nel termine di 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, dovrà procedere alla definizione di tali modalità telematiche.
Nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle istanze sempre il Ministero dovrà comunicare alle imprese il riconoscimento o meno del credito e l’importo spettante. Infatti, nel caso in cui le richieste di credito siano superiori all’ammontare dei fondi messi a disposizione, esso dovrà essere ridotto proporzionalmente.
Il credito così riconosciuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 Tuir.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.