15 Gennaio 2016

L’aliquota Iva del 10% per le manutenzioni su immobili abitativi

di Luca Caramaschi
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Con la Finanziaria per l’anno 2010 (la legge n.191 del 23 dicembre 2009), dopo anni di agevolazioni temporanee, è entrata definitivamente a regime nell’ordinamento tributario l’Iva agevolata al 10% sulle manutenzioni riguardanti gli immobili abitativi. Detta agevolazione, infatti, inizialmente prevista per l’anno 2000 dall’art.7 della legge n.488/99 (norma da continuare a citare in fattura per giustificare l’applicazione dell’aliquota ridotta), è stata successivamente prorogata con una serie di interventi normativi che hanno però lasciato scoperto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006 durante il quale le prestazioni di manutenzioni sono rimaste assoggettate all’aliquota Iva ordinaria del 20%. L’agevolazione riguarda le prestazioni relative ad appalti e contratti d’opera nonché le vendite con posa in opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (ossia aventi più del 50 per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato). Con la CM n.71/E del 7 aprile 2000 l’Agenzia delle entrate ha fornito i principali chiarimenti sul tema. In particolare, secondo le precisazioni contenute nel citato documento di prassi, rientrano nell’agevolazione le manutenzioni effettuate su:

  • unità immobiliari di tipo abitativo (con categoria catastale da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10 relativa agli uffici): non assume rilievo l’effettivo utilizzo o la collocazione o meno in un edificio a prevalente destinazione abitativa con la conseguenza che è agevolata la manutenzione di un appartamento collocato in un edificio a prevalente destinazione non abitativa mentre non è agevolata la manutenzione di un ufficio o negozio collocato in un edificio a prevalente destinazione abitativa;
  • pertinenze degli immobili abitativi, anche se la manutenzione riguarda la sola pertinenza e anche se la stessa è situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa;
  • parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • edifici residenziali pubblici a prevalente destinazione abitativa, ossia edifici di enti pubblici destinati ad abitazioni o a stabili residenze di collettività come ad esempio, case popolari, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi (va segnalato che l’agevolazione assume rilievo solo per le manutenzioni ordinarie dato che per le manutenzioni straordinarie su tali edifici l’aliquota Iva agevolata al 10% è già prevista dal punto 127-duodecies della tabella A parte terza del DPR n.633/72, che non prevede limitazioni in presenza di beni significativi e per i subappalti);
  • edifici assimilati alle abitazioni non di lusso a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi), mentre non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole.

Va, inoltre, ricordato che se l’intervento di manutenzione comprende la fornitura dei “beni significativi”, tassativamente individuati dal DM 29.12.1999, sull’importo della prestazione relativa alla fornitura di tali beni, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino a concorrenza dell’importo complessivo dell’intervento al netto del valore dei predetti beni. Si tratta di ascensori e montacarichi, infissi interni e esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo d’aria, sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza. In presenza di tali beni, dunque, al fine di applicare correttamente l’aliquota ridotta occorre procedere ad un conteggio non di immediata applicazione. Si riporta il seguente esempio.

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