11 Giugno 2018

L’ambito applicativo del regime di sgravio dell’Iva

di EVOLUTION
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Il regime di cui all’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972 consente ai turisti consumatori extra-comunitari di effettuare acquisiti nell’Ue (quindi anche in Italia) senza essere gravati dell’Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le condizioni per l’applicabilità della non imponibilità collegata allo sgravio dell’Iva per i viaggiatori extracomunitari.

Il regime fiscale che consente lo sgravio dell’Iva si rende applicabile non solo per i turisti extracomunitari ma anche nei confronti di soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese extracomunitario.

La disposizione è, altresì, applicabile nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dalla “Comunità” ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) b), del D.P.R. 633/1972 (Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Monte Athos, l’isola di Helgoland, territorio di B\u00A6singen, dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le isole Canarie), nonchè nelle isole anglo-normanne e nel territorio di Gibilterra.

Il regime di favore è applicabile se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • residenza o domicilio (alternativi) dell’acquirente fuori della Comunità europea, risultanti dal passaporto o da documento equipollente, i cui estremi devono essere riportati in fattura;
  • acquisto di beni ad uso personale o familiare e cioè privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale;
  • importo minimo dell’acquisto € 155,00 Iva inclusa, presso lo stesso punto vendita e risultante da un’unica fattura;
  • uscita dei beni dal territorio comunitario nei bagagli personali entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • ottenimento della prova della fuoriuscita delle merci attraverso: (i) la restituzione al cedente della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità; (ii) il codice di visto digitale univoco generato dal portale dell’Agenzia delle Dogane OTELLO 2.0.

I beni ad uso personale o familiare che possono beneficiare della non applicazione dell’Iva sono in linea di massima i seguenti:

  • abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
  • piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
  • articoli sportivi;
  • oggetti di oreficeria e gioielleria;
  • apparecchi radio-televisivi ed accessori;
  • alimentari;
  • giocattoli;
  • computer ed accessori;
  • strumenti ed accessori musicali;
  • apparecchi di telefonia;
  • cosmetici;
  • accessori per autoveicoli;
  • prodotti alcoolici e vitivinicoli.

I beni devono essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori extracomunitari al di fuori della Comunità europea entro tre mesi dalla consegna.

Nel caso in cui il trasporto avvenga con bagaglio non accompagnatorio deve esserci:

  • identità tra le merce descritta nel documento di trasporto e quelle indicata in fattura;
  • coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti;
  • l’indicazione nel documento di trasporto degli estremi del medesimo documento di riconoscimento riportato sulla fattura emessa.

Infine, ai fini della non imponibilità, nel caso in cui:

  • il bagaglio non accompagni il turista (bagaglio non accompagnato),
  • ma viene affidato alla compagnia area per la spedizione a destinazione e
  • il ritiro avvenga presso l’aerostazione nel settore arrivi merce,

è necessario che il viaggiatore lasci l’Italia con scalo diretto nel proprio Stato di appartenenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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