- nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Nell’ipotesi di più soggetti passivi, con riferimento a un medesimo immobile, ognuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, occorre tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
Tutto ciò premesso, ne deriva che risultano esclusi dal pagamento dell’imposta:
- il nudo proprietario, in quanto il soggetto passivo è il titolare del diritto reale di godimento;
- il conduttore dell’immobile, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento;
- la società di leasing concedente, in quanto il soggetto passivo è il locatario;
- il comodatario, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento;
- l’affittuario dell’azienda, se l’azienda comprende un immobile, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell’immobile stesso;
- il genitore non assegnatario della casa familiare, in quanto il soggetto passivo è il genitore assegnatario.
Inoltre, si evidenzia che la determinazione dell’imposta dovuta si basa su diverse variabili:
- la quota di possesso;
- il periodo di possesso;
- la modifica delle aliquote d’imposta.
In merito al periodo di possesso, si rammenta che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Vale a dire che, se il trasferimento di possesso è avvenuto il giorno 15 del mese di aprile (composto da 30 giorni), l’Imu dovuta dall’acquirente.
Diversa l’ipotesi di trasferimento del possesso avvenuto il giorno 17 del mese di aprile; infatti, in tale caso, l’Imu dovuta rimane a carico del cedente.