12 Giugno 2018

L’amministratore giudiziario e il sequestro preventivo

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 6742 del 12.02.2018, ha rilevato che la nomina di un amministratore giudiziario rappresenta il necessario ed imprescindibile presupposto, in caso di sequestro preventivo, per garantire l’esercizio della continuità e dello sviluppo dell’attività aziendale, che rischierebbe, altrimenti, di venire paralizzata dalla misura cautelare in parola.

Nel caso specifico, il GIP del Tribunale dell’Aquila aveva emesso decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. e dell’articolo 19 D.Lgs. 231/2001, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità di due S.r.l., fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all’articolo 25 undecies, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3 e lett. f) D.Lgs. 231/2001, concernenti la gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’articolo 256 c.p..

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La responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d’impresa
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