È l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’errore bloccante
di Luigi FerrajoliLa dichiarazione fiscale inviata in via telematica si considera presentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 322/1998, nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche, direttamente o mediante intermediario abilitato, e la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 3 D.P.R. 322/1998, la dichiarazione si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire la prova dell’avvenuta tempestiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Tale disciplina è applicabile anche nel caso si verifichino i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di segnalare al contribuente (e all’intermediario abilitato), il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio. Pertanto, è onere dell’Amministrazione dimostrare di avere comunicato al contribuente la presenza di un “errore bloccante”, in mancanza lo scarto della dichiarazione non può essere imputato al contribuente che abbia ricevuto la comunicazione di ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25266 del 25 ottobre 2017. Nel caso di specie al contribuente era stata notificata, a seguito della liquidazione ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione fiscale, una cartella di pagamento con la quale veniva richiesta una maggiore imposta a titolo di Irpeg ed Iva in conseguenza del disconoscimento del credito d’imposta indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d’imposta che l’Amministrazione finanziaria sosteneva non essere stata presentata.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente presentava ricorso al giudice tributario, affermando e documentando di avere trasmesso regolarmente in via telematica la dichiarazione fiscale, come confermato dalla comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, e precisava che lo scarto della dichiarazione per l’esistenza di “errori bloccanti” non era stato comunicato al contribuente dall’Amministrazione finanziaria. I giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, affermavano l’illegittimità della cartella di pagamento in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva effettivamente dimostrato di avere comunicato l’esistenza di errori bloccanti.
La Corte di Cassazione, richiamando propri precedenti sulla questione, ha ribadito l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo ricostruendo la disciplina applicabile nei seguenti termini:
- la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica prevista dall’articolo 3, comma 10, D.P.R. 322/1998 è il documento in formato elettronico trasmesso dall’Agenzia delle Entrate al contribuente o all’intermediario all’uopo incaricato che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall’Amministrazione;
- la comunicazione è generata dal servizio telematico Entratel nel quale la dichiarazione è immessa dal contribuente o dall’intermediario incaricato a condizione che la sua presentazione non sia inibita dalla presenza di anomalie che determinano il blocco alla trasmissione, c.d. errori bloccati che il servizio evidenzia a mezzo di tre o quattro asterischi;
- la comunicazione è emessa a seguito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e contiene l’esito del primo controllo formale operato su di essa, in caso negativo operando lo scarto della dichiarazione, ed è inoltrata al contribuente o all’intermediario incaricato dopo breve tempo;
- qualora di seguito alla trasmissione della comunicazione emergano, nella fase di liquidazione della dichiarazione errori o anomalie, l’intermediario abilitato sarà raggiunto da un preavviso telematico di irregolarità del cui contenuto potrà prendere visione onde adottare le iniziative del caso.
Conseguentemente nell’ipotesi in cui il contribuente deduce e dimostra di avere ricevuto una comunicazione di conferma della ricezione del file telematico di trasmissione della dichiarazione fiscale senza l’indicazione di errori bloccanti, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, tale da rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione ovviamente emendata dal segnalato errore.