11 Dicembre 2017

È l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’errore bloccante

di Luigi Ferrajoli
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La dichiarazione fiscale inviata in via telematica si considera presentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 322/1998, nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche, direttamente o mediante intermediario abilitato, e la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 3 D.P.R. 322/1998, la dichiarazione si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire la prova dell’avvenuta tempestiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Tale disciplina è applicabile anche nel caso si verifichino i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di segnalare al contribuente (e all’intermediario abilitato), il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio. Pertanto, è onere dell’Amministrazione dimostrare di avere comunicato al contribuente la presenza di un “errore bloccante”, in mancanza lo scarto della dichiarazione non può essere imputato al contribuente che abbia ricevuto la comunicazione di ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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