24 Ottobre 2023

L’Amministrazione finanziaria si uniforma alla Cassazione:il coacervo successorio è abrogato

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ma andiamo per ordine.

 

Il coacervo successorio

Nelle more del previgente sistema impositivo, ovvero quando l’imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in un sistema di aliquote progressive applicabili per scaglioni, l’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990, ha previsto l’istituto del coacervo “successorio” che comportava la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni elargite in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum), con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictium), al fine di evitare che tramite il frazionamento del patrimonio (in una pluralità di trasferimenti) fosse elusa la progressività dell’imposta.

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