30 Maggio 2014

L’Amministrazione Fiscale malese chiarisce il regime delle LLP

di Ennio VialVita Pozzi
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Si premette come la Malesia sia inclusa in tutte le black list italiane e sia quindi considerata un paradiso fiscale nonostante l’aliquota societaria si attesti sul 25%.

Nella R.M. n. 262/E/2007, peraltro, il contribuente cercava di dimostrare come la Malesia non possa essere “propriamente paragonabile” un Paese a fiscalità privilegiata in quanto l’aliquota applicabile alle società ivi residenti è elevata.

L’Agenzia delle Entrate rileva come l’inclusione di uno Stato nella black list è effettuata dal legislatore in base a valutazioni non sindacabili in sede di interpello, valutando una pluralità di fattori tra cui assume rilievo non solo l’aliquota effettivamente applicabile alle società residenti ma anche, ad esempio, la sussistenza di un completo ed efficiente scambio di informazioni con l’Amministrazione Finanziaria italiana.

In Malesia è stato recentemente reso pubblico un interpello in materia di tassazione delle società di persone a responsabilità limitata (Limited Liability Partnership).

Il ruling n. 3/2014 dello scorso 9 maggio era particolarmente atteso dagli operatori in considerazione del fatto che questa nuova tipologia societaria è stata introdotta nell’ordinamento nel corso del 2012.

In sostanza, una LLP rappresenta un prodotto ibrido tra una società di persone ed una società di capitali. Di queste ultime condivide la responsabilità limitata offerta ai soci, in quanto si tratta di una entità giuridicamente distinta dagli stess.

Delle società di persone assume invece rilievo il requisito della presenza minima di due soci.

Analogamente alle società di persone non deve presentare il bilancio annuale ma è evidente che deve tenere una contabilità accurata delle operazioni svolte.

La LLP non prevede l’emissione di azioni, offre una certa flessibilità nella assunzioni delle decisioni e non richiede alcun requisito formale per convocare l’Assemblea.

Un aspetto interessante attiene alla residenza fiscale. Ricordiamo che in Italia il criterio è identico per le società di capitali e di persone; come noto, si lega la residenza ai criteri alternativi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, della sede dell’amministrazione e della localizzazione dell’oggetto dell’attività.

Per le LLP il criterio è differente. La residenza fiscale in Malesia scatta solo se per un periodo durante l’anno fiscale i business sono localizzati in Malesia. Analogamente la residenza scatta anche se, in qualsiasi momento durante l’anno fiscale, la gestione ed il controllo del business viene svolto dai soci in Malesia.

La risoluzione chiarisce che anche una sola riunione dei partner in Malesia rappresenta una condizione sufficiente per far operare la residenza a nulla rilevando che tutti gli altri meeting avvengano all’estero.

Sotto il profilo fiscale va evidenziato come le LLP scontino l’ordinaria imposta sui redditi societari del 25%.

I soci persone fisiche non presentano alcun profilo impositivo su detti utili a prescindere che gli stessi siano distribuiti o meno.

Se il socio non è una persona fisica, il reddito sarà tassato come reddito di impresa o plusvalenze a seconda dei casi.

Per la costituzione di una LLP è necessario presentare al registro delle imprese le seguenti info:

  • il nome proposto per la società;
  • la natura del business;
  • l’indirizzo della sede legale;
  • nomi e dati dei soci;
  • nome e dati anagrafici del responsabile della compliance.

La LLP può nascere anche da una trasformazione di una partnership o di una società di capitali. Nel primo caso, tuttavia, i soci conservano la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni pregresse.