9 Novembre 2023

L’ammissibilità documentale in appello

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Argomento di particolare interesse riveste, nel contenzioso tributario, l’ammissibilità della produzione in sede di appello di documenti, anche se di formazione anteriore al giudizio di primo grado.

La questione è disciplinata dall’articolo 58, D.Lgs. 546/1992 (rubricato “Nuove prove in appello”), che prevede, al primo comma, che “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”, per poi proseguire, al secondo comma, precisando che “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. Tale norma ha natura speciale per il processo tributario.

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