L’annullamento in autotutela non comporta la condanna dell’Ufficio alle spese di giudizio
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Anche se l’Ufficio si è costituito in giudizio soltanto per comunicare l’annullamento in autotutela dell’atto non è automatica la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, essendo invece necessario valutare se il provvedimento impugnato era manifestamente illegittimo sin dalla sua emanazione.
Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24841, depositata ieri, 15 settembre.
Un contribuente era stato raggiunto da un avviso di accertamento, che aveva provveduto ad impugnare; l’Agenzia delle entrate si costituiva quindi in giudizio facendo soltanto rilevare di aver già provveduto ad annullare in autotutela l’atto.
Il contribuente chiedeva, di conseguenza, la condanna alle spese di giudizio dell’Ufficio, con risarcimento del danno da lite temeraria.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi richiamato i precedenti giurisprudenziali in forza dei quali la cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non comporta sempre la condanna dell’Ufficio alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, se l’annullamento costituisce comunque un comportamento conforme ai principi di lealtà, ai sensi dell’articolo 88 c.p.c., il quale può essere anche premiato con la compensazione delle spese (Cassazione n. 8990/2019, n. 15767/2017 e n. 3950/2017).
Al ricorrere di ipotesi di annullamento in autotutela è lasciato quindi al giudice il compito di valutare se l’atto successivamente annullato era manifestamente illegittimo sin dalla sua emanazione; se, invece, l’atto non lo era, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto non si correla necessariamente la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, dunque, la domanda non è stata accolta, non essendo stato dimostrata la manifesta illegittimità dell’atto tributario successivamente annullato: presupposto, questo, necessario per la condanna alle spese di lite.
Tutto quanto sopra premesso, la Corte è poi giunta ad escludere anche l’esistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata (c.d. “lite temeraria”), che può essere pronunciata quando la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
L’applicazione di una tale sanzione processuale richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo e la prova del danno, essendo prevista quando l’infondatezza della domanda e la violazione dei canoni della normale prudenza sono accompagnate da attività processuali particolarmente invasive, in quanto idonee a determinare l’insorgenza di un pregiudizio patrimoniale.
È lasciata alla piena discrezionalità del giudice l’applicazione della disciplina in esame, non essendo invece riconosciuto un diritto della parte azionabile in giudizio.
Alla luce delle considerazioni appena richiamate è stata dunque esclusa anche la condanna alle spese per lite temeraria, non sussistendo l’elemento soggettivo (in quanto l’Agenzia delle entrate si era costituita solo per comunicare l’annullamento dell’atto) e mancando la dimostrazione del danno da parte del contribuente.