25 Settembre 2024

L’applicazione del regime OSS per i servizi su immobili all’estero

di Marco Peirolo
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Nel caso in cui il servizio “B2C” sia relativo a un bene immobile situato in altro Stato UE, può essere utile applicare il regime OSS (c.d. One Stop Shop) per evitare l’apertura di una posizione Iva in loco.

Infatti, laddove l’Iva sia dovuta nello Stato membro in cui è situato l’immobile, il prestatore ivi non stabilito, in qualità di debitore dell’imposta, è tenuto a identificarsi ai fini dell’Iva per adempiere agli obblighi d’imposta discendenti dall’operazione posta in essere.

 

Territorialità dei servizi relativi a beni immobili

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, in conformità all’articolo 47, Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato: “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.

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