L’applicazione dello sconto in ogni fattura emessa: molto rumore per nulla?
di Silvio RivettiCon le risposte gemelle agli interpelli 238 e 247, rispettivamente del 3 e dell’8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate interpreta sé stessa e le sue indicazioni precedenti: chiarendo finalmente quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni fornite quasi un anno addietro, con la circolare 19/E/2022, nota 18, in merito alle modalità di applicazione dello sconto in fattura nelle fatture di acconto e saldo.
È da dire subito che il chiarimento in commento, vera interpretazione erariale autentica dell’interpretazione erariale medesima, è da dirsi opportuno per quanto tardivo: come del resto tardiva era apparsa, ai più, la nota 18 della circolare sopra richiamata, la quale aveva sancito, a distanza di ben due anni dall’entrata in funzione dei meccanismi di fruizione alternativa delle detrazioni di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020, inattese regole d’applicazione dello sconto in fattura, suscitando tra gli operatori non poche perplessità e un certo nervosismo.
Giova ricordare che, nella nota 18 citata, il Fisco aveva imposto ai fornitori di evidenziare lo sconto in fattura in tutte le fatture emesse in relazione a medesimi interventi: cassando così implicitamente l’invalsa prassi operativa dei fornitori stessi, di emettere le fatture d’acconto per importi pieni (all’evidente scopo di finanziare i lavori), per poi calcolare lo sconto in fattura riguardante l’intera operazione solo nella fattura di saldo.
Nella nota 18 tuttavia, il Fisco ometteva di specificare le conseguenze che dovevano derivare in caso d’inadempimento dell’obbligo ivi sancito: lasciando nell’incertezza le migliaia di operazioni poste in essere nel frattempo, difformi dallo schema assunto come corretto.
Tra le operazioni ricadenti in tale limbo, figurano anche quelle oggetto dei due interpelli in esame: in particolare, l’intervento d’installazione di impianti fotovoltaici agevolato con la detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir, che ha ispirato la risposta 238; e l’intervento bonus facciate, oggetto della risposta 247.
In entrambi i casi, le fatture d’acconto emesse non recavano alcuna indicazione di sconto in fattura: mentre tale annotazione compariva nella sola fattura di saldo, ove veniva specificato l’importo totale dei corrispettivi dovuti per i lavori, quello dell’acconto già pagato e del residuo da pagare, nonché della somma da sottrarsi in applicazione dello sconto complessivo, concesso rispettivamente nella misura del 50% e del 90% del totale dovuto: da cui il computo del netto residuale, da pagare via bonifico dedicato.
In entrambi i casi, differenti solo nella percentuale della detrazione legittimante lo sconto, i due contribuenti proponevano al Fisco identiche tesi, per cui le rispettive fatturazioni, apparentemente irregolari perché disallineate alle indicazioni della nota 18, non dovevano dirsi preclusive della fruizione dello sconto come praticato: visto che le modalità di fatturazione concretamente seguite, a rigore non vietate da alcuna norma, presentano, rispetto alle modalità ideali richieste dall’Erario, identità d’importo in punto ricavi, Iva e ritenute, senza alcun minor gettito per le casse erariali, confluendo sempre nella medesima comunicazione di opzione per lo sconto.
Secondo il sovrapponibile ragionamento dei due istanti, infatti, l’esposizione integrale dello sconto nella sola fattura di saldo non incide sui i presupposti legittimanti la fruizione dei bonus fiscali, né costituisce ostacolo ai controlli delle Entrate, che ben possono riscontrare, in relazione alle singole operazioni edilizie da considerarsi unitariamente, la coincidenza tra le spese globalmente sostenute, le detrazioni spettanti e gli sconti concessi.
Nelle sue risposte il Fisco, pur difendendo il ragionamento formale alla base della nota 18, riconosce in sostanza la correttezza delle tesi degli istanti, ammettendo che lo sconto in fattura altro non è se non “una modalità di pagamento dell’importo dovuto”: e dunque un’operazione che civilisticamente i contraenti sono liberi di delineare nelle modalità e nei tempi che reputano più opportuni.
Dal punto di vista tributario, peraltro, tale libertà di determinazione delle parti deve trovare sintesi nei documenti fiscali rilevanti, i cui dati devono pur sempre collimare: da cui il rilievo che gli importi corrisposti devono essere tra loro riconciliabili attraverso il congiunto esame degli accordi intercorsi, delle fatture e dei bonifici dedicati.
Le Entrate suggeriscono anche di integrare la fattura d’acconto con un documento ulteriore, richiamante lo sconto concesso per il totale dei lavori, per confermare che il committente non ha fruito direttamente della detrazione.
Si chiarisce così, a distanza di tre anni dal varo del D.L. 34/2020, che gli errori di fatturazione commessi in tema di sconto, se l’operazione sottostante è corretta non sono sanzionabili: neppure con la sanzione formale dell’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997.