29 Ottobre 2013

L’applicazione dello “spesometro” agli enti sportivi dilettantistici

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Lo “spesometro”, cioè la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, è ormai in dirittura d’arrivo ma non pochi sono i dubbi interpretativi, relativamente alle modalità di compilazione del modulo, che affliggono il mondo dello sport.

Le associazioni con partita IVA sono obbligate all’adempimento

L’unico aspetto sul quale non ci sono dubbi è che l’adempimento compete anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA, limitatamente, però, alle operazioni registrate nell’ambito dell’attività commerciale, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). La circostanza è stata precisata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, con la quale è stato chiarito che tra i soggetti obbligati rientrano anche “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972”.

In funzione del fatto che questi soggetti liquidino l’IVA mensilmente o trimestralmente, la prossima scadenza per l’invio della comunicazione relativa al 2012 è quindi, anche per questi soggetti, il 12 novembre o il 21 novembre p.v.

Le modalità di compilazione per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/1991

Se, pertanto, è chiaro che anche le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA devono sottostare all’adempimento per dichiarare le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale, non è però stato precisato come devono compilare la comunicazione quei soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime forfettario previsto dalla L. n. 398/1991.

Come si ricorderà, questo regime consente alle associazioni che vi aderiscono di determinare in maniera forfettaria l’imposta sul valore aggiunto da versare, sulla base dell’IVA indicata nelle fatture emesse. Si versa quindi il 50% dell’IVA indicata nelle fatture, salvo che per le operazioni di sponsorizzazione (per le quali la detrazione è limitata al 10%) e le cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica (per le quali la detrazione si riduce al 33,33%). La legge prevede che l’imposta così determinata venga versata ogni tre mesi: chi applica questo regime è quindi un soggetto trimestrale per necessità, senza la possibilità di effettuare i versamenti mensilmente. La scadenza per la presentazione del modello ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è quindi il 21 novembre p.v..

Per questi soggetti, però, si tratta di capire quali siano le operazioni da indicare nel modello approvato dal provvedimento del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso una ri-edizione della comunicazione sul proprio sito internet, lo scorso 10 ottobre. Come detto, l’adempimento è previsto dal comma 1 dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, che prevede l’obbligo della comunicazione telematica delle “operazioni rilevanti ai fini iva”.

In via interpretativa, si può quindi affermare che poiché, come più sopra anticipato, per i soggetti in 398 rilevano solo le operazioni attive (in quanto, come detto, l’imposta da versare si determina a forfait su quella indicata in fattura), nessun obbligo di comunicazione competa per gli acquisti. Per queste operazioni, infatti, il comma 4 dell’art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione ma solo l’obbligo di numerarle progressivamente per anno solare e di conservarle. Solo per le fatture emesse è previsto l’obbligo di registrazione nell’apposito prospetto. Questa impostazione è conseguente alla considerazione che le operazioni passive non hanno alcun effetto nella determinazione dell’imposta da versare visto che nel regime della L. n. 398/1991 si fa riferimento solo alle operazioni attive e che l’IVA da versare viene determinata a forfait sull’imposta a debito.

Poiché il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA richiede la “data di registrazione” e visto che, come sopra detto, solo le operazioni attive poste in essere dai soggetti in 398 devono essere annotate nel modello conforme a quello approvato con DM 11 febbraio 1997, opportunamente integrato, si ritiene che, per i soggetti che applicano il regime forfettario, solo per queste ultime valga l’obbligo di comunicazione attraverso lo “spesometro”.

Non si può arrivare infatti alla conclusione che l’obbligo di indicare solo le operazioni registrate nello spesometro consenta di sovvertire le regole previste dalla L. n. 398/1991 imponendo un obbligo di registrazione anche per le operazioni attive.

Le società di capitali sportive dilettantistiche in 398

Le considerazioni sopra espresse valgono anche per le società di capitali sportive dilettantistiche che, avvalendosi dell’estensione del regime forfettario prevista dall’art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002, hanno scelto di determinare il reddito imponibile e l’IVA da versare secondo le regole della L. n. 398/1991.

Per quanto sopra sostenuto, anche in questo caso, la comunicazione dovrebbe riguardare solo le operazioni attive.

Si ricorda però che questi soggetti se da un lato sono esonerati dagli adempimenti – compreso quello di registrazione delle operazioni – agli effetti dell’IVA, sono tenuti ad un obbligo civilistico di contabilizzazione di tutte le movimentazioni.

Sarebbe quindi più che mai auspicabile che l’Agenzia delle Entrate provveda a chiarire se anche per le società di capitali sportive dilettantistiche che applicano il regime della L. n. 398/1991 – come per le associazioni in regime forfettario – la compilazione dello spesometro possa ritenersi esaurita nella sola indicazione delle operazioni attive.