10 Luglio 2024

L’approvazione del rendiconto 2023 impone il ricalcolo degli spazi assunzionali

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Comuni, città metropolitane e province, per determinare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato si basano sul criterio della sostenibilità finanziaria, come previsto dall’articolo 33, D.L. 34/2019; criterio che è andato a sostituire il previgente sistema (c.d. turn-over), sostanzialmente ancorato a dati storici connessi ai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale.

Il calcolo della sostenibilità finanziaria si basa su un rapporto che vede, al numeratore, la spesa di personale e, al denominatore, la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione.

I predetti enti territoriali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore a un valore soglia, determinato come percentuale, differenziata per fascia demografica, rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. L’articolo 33, D.L. 34/2019, rimette a due decreti attuativi del Ministro della pubblica amministrazione, un decreto per le province e città metropolitane (decreto ministeriale 11.1.2022) e uno per i comuni (decreto ministeriale 17.3.2020), l’individuazione delle fasce demografiche e i valori soglia.

L’approvazione del consuntivo 2023 comporta, per i suddetti enti, l’obbligo di rivedere la programmazione del fabbisogno del personale; in particolare, va ricalcolata la spesa di personale sulla base dei dati del consuntivo 2023 e le entrate correnti sulla media dei consuntivi 2021-23 e il Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio assestato del 2023.

Tutto ciò può determinare possibili modifiche nella quantificazione delle capacità assunzionali.

Tale obbligo di ricalcolo non si evince direttamente dal richiamato articolo 33, D.L. 34/2019, ma la giurisprudenza contabile ha da tempo sottolineato come la programmazione dei fabbisogni triennale debba essere aggiornata ad ogni successivo rendiconto della gestione, a prescindere dal dato utilizzato per la sua formulazione.

In particolare, la deliberazione 55/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha chiarito che, per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso, rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale.

Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’ “ultimo rendiconto della gestione approvato” è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione.

Pertanto, se il ricalcolo evidenzia un cambiamento nella situazione, più precisamente un riposizionamento rispetto ai valori soglia individuati nei due decreti attuativi (quello per province e città metropolitane e quello per i comuni), sarà necessario adeguare la programmazione delle assunzioni per renderla coerente con il dato aggiornato.

Questo comporta un eventuale variazione dei documenti di programmazione: DUP (Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n.4/1 D.Lgs. 118/2011, sezione operativa, programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente),

Bilancio di previsione e PIAO (che come noto comprende il Piano triennale dei fabbisogni di personale), ricordando, come precisato dalla faq Arconet n. 51 del 16.2.2023, che gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo approvando il DUP, mentre il PIAO è lo strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria.

Sul punto, è opportuno ricordare che l’organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239, Tuel, rilascia un proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; inoltre, in base al richiamato articolo 33, D.L. 34/2019, province, città metropolitane e comuni, possono procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, solo in presenza di un’asseverazione dell’organo di revisione sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.