24 Febbraio 2018

L’Archivio dei rapporti con operatori finanziari

di Federica Furlani
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Il decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria – denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. La comunicazione deve essere effettuata attraverso l‘infrastruttura SID.

Più precisamente, l’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973 prevede quanto di seguito integralmente si trascrive:

Le banche,  la  società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di   investimento,   gli  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio, le   società   di  gestione  del  risparmio,  nonché’  ogni  altro operatore finanziario,   fatto   salvo   quanto  disposto  dal  secondo  comma dell’articolo 6  per  i  soggetti  non  residenti,  sono tenuti a rilevare e a tenere in  evidenza  i  dati  identificativi,  compreso  il codice fiscale, di ogni soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio  ovvero  per  conto  o  a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria  ad  esclusione di quelle effettuate  tramite bollettino di conto corrente  postale  per  un  importo  unitario  inferiore  a  1.500 euro; l’esistenza dei  rapporti  e  l’esistenza  di  qualsiasi  operazione di cui al precedente periodo,   compiuta  al  di  fuori  di  un  rapporto  continuativo, nonche’ la  natura  degli  stessi  sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in  apposita  sezione,  con  l’indicazione  dei dati anagrafici dei titolari e  dei  soggetti  che  intrattengono  con  gli  operatori  finanziari qualsiasi rapporto  o  effettuano  operazioni  al  di  fuori  di  un  rapporto continuativo per  conto  proprio  ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

L’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 prevede inoltre che gli obblighi comunicativi appena richiamati permangono anche nei confronti delle holding di partecipazioni, ovvero dei soggetti che  esercitano  in  via  prevalente,  non nei confronti  del  pubblico,  le  attività  di:

  • assunzione e gestione di partecipazione,
  • concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi forma,
  • prestiti obbligazionari,
  • rilascio di  garanzie.

L’esercizio  in  via prevalente sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l’ammontare  complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria  di  cui  alle anzidette   attività,  unitariamente considerate,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi e le garanzie rilasciate,  sia  superiore  al  50% del totale dell’attivo patrimoniale,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l’ammontare  complessivo  dei  ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo  di  cui  alla  lettera  a),  dei  ricavi  derivanti  da operazioni  di  intermediazione  su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Di recente, in risposta ad una Faq di febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle  modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare 18/E/2007, al paragrafo 4.2, annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime. Tra i prestiti obbligazionari rientrano anche  gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, cod. civ.;
  4. il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo, c.d. “cash pooling”;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che :

  • le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (e vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22);
  • i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  • il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al ‘pool’;
  • le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

Si ricorda che la comunicazione va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, mentre i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all’apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.

Normativa antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017