L’assegno di mantenimento all’ex coniuge in dichiarazione
di Laura MazzolaL’assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal reddito complessivo, purché sia stabilito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o da un accordo raggiunto tramite negoziazione assistita o dinanzi all’ufficiale dello Stato civile.
Resta esclusa, pertanto, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al coniuge, magari al fine di rimediare alla mancata indicazione da parte del tribunale.
Tali assegni periodici, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c), Tuir, devono essere corrisposti a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
La deducibilità spetta, nella misura determinata dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in base al criterio di cassa.
Vale a dire che, ai fini della deduzione, devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati per ciascun anno solare.
Contribuiscono alla deduzione, anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat, purché tale adeguamento sia indicato nella sentenza di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
Ne deriva che sono deducibili anche le somme erogate a titolo di arretrati in più tranches o in un’unica soluzione.
Ai fini della deduzione, gli importi devono essere indicati all’interno del rigo E22 del modello 730/2024 o RP22 del modello Redditi PF 2024.
In particolare:
- nella colonna 1, deve essere indicato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni di mantenimento periodici;
- nella colonna 2, deve essere indicato l’importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali disposti dal giudice.
Mentre il pagamento dell’assegno rappresenta una spesa deducibile in capo all’ex coniuge che lo eroga, in capo all’ex coniuge che lo riceve configura un reddito assimilato al lavoro dipendente.
In particolare:
- l’ex coniuge erogante l’assegno di mantenimento ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile l’importo corrisposto nell’anno;
- l’ex coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi, in quanto si tratta di un componente di reddito, ai sensi dell’articolo 50, lett. i), Tuir.
Ai fini della dichiarazione del reddito percepito dall’ex coniuge beneficiario, gli importi devono essere indicati all’interno dei righi da C6 a C8 del modello 730/2024 o da RC7 a RC9 del modello Redditi PF 2024.
Si evidenzia che le somme erogate dall’ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono detraibili e nemmeno deducibili dal reddito ai fini Irpef.
Nell’ipotesi in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento dei figli, occorre imputare il 50% per il mantenimento del coniuge e il restante 50% per il mantenimento dei figli.