L’asseverazione sisma bonus non è sempre necessaria
di Leonardo PietrobonSotto il profilo normativo, le detrazioni d’imposta riguardanti i lavori antisismici sono disciplinate da due distinte disposizioni, quali la lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir e l’articolo 16 D.L. 63/2013. Sotto il profilo sostanziale le citate disposizioni prevedono differenti misure e soglie massime.
In particolare:
- per gli interventi di adozione delle misure antisismiche, di cui all’articolo 16-bis Tuir e 16 D.L. 63/2013 commi da 1 a 1-ter, è prevista la detrazione nella misura ordinaria del 50% delle spese sostenute, con il limite massimo di euro 96.000;
- per interventi di natura antisismica effettuati sulle singole unità immobiliari, a seguito dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo quanto stabilito dal comma 1-quater dell’articolo 16 D.L. 63/2013, sono riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del 70-80% (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;
- per gli interventi di natura antisismica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, a seguito dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo quanto stabilito dal comma 1-quinquies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, sono riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del 75-85% (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;
- per gli acquisti di immobili “antisismici” rispristinati dalle imprese edilizie, secondo quanto stabilito dal comma 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013 sono riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del 75-85% (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000.
Oltre alle differenze di cui sopra è necessario ricordare che le due disposizioni normative si distinguono anche per il fatto che:
- non sempre è richiesto uno specifico miglioramento sismico dell’immobile oggetto di intervento;
- non sempre è richiesta la presentazione dell’asseverazione sismica.
Secondo quanto stabilito dalla lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir è riconosciuta una detrazione Irpef del 50% per gli interventi “i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Dalla riportata disposizione normativa, com’è di facile verifica, non emerge, ai fini della fruizione della detrazione nella misura del 50% per i lavori antisismici, la necessità:
- di presentare o disporre dell’asseverazione sismica, di cui al D.M. 58/2017
- di conseguire un miglioramento sismico minimo di una o due classi.
Alla medesima conclusione si giunge analizzando anche le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013.
Ciò che differenzia le due disposizioni normative, articolo 16-bis Tuir e articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013, sono rispettivamente:
- l’elemento territoriale di applicazione delle norme, rispettivamente tutto il territorio italiano per l’articolo 16-bis Tuir e solo le zone sismiche 1, 2 e 3 per i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013;
- l’elemento temporale di ripartizione del beneficio, rispettivamente 10 anni per l’articolo 16-bis Tuir e 5 anni per i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013.
Passando all’analisi dei successivi commi dell’articolo 16 D.L. 63/2013 e, precisamente, i commi da 1-quater a 1-sexsies, si ravvisa come i medesimi, oltre a rappresentare i riferimenti normativi per gli interventi sismici potenziati (70%-75%-80%-85%), prevedano il rispetto di differenti e maggiori condizioni per poter accedere al beneficio fiscale.
Il comma 1-quater, infatti, sin dalla sua prima versione e anche in quella attualmente in vigore, prevede che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Con il citato D.M. 58/2017 viene stabilito che “il presente decreto in attuazione dell’articolo 16, comma 1-quater, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Di conseguenza, il D.M. 58/2017, anche a seguito delle modifiche di cui al D.M. 24/2020, trova applicazione solo in relazione agli interventi di cui ai commi da 1-quater a 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, con evidente esclusione delle disposizioni contenute:
- ai commi da 1 a 1-ter dell’articolo 16 D.L. 63/2013;
- nonché all’articolo 16-bis Tuir.
La conferma di tale conclusione deriva anche
- dalla lettura del comma 5 dell’articolo 3 D.M. 58/2017, riguardante le modalità di attestazione degli interventi anti sismici, in base al quale “l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui al comma 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”;
- dall’analisi della risposta n. 31/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, a commento del M. 58/2017, afferma che “l’emanazione di tale decreto è avvenuta in attuazione dell’articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013, avente ad oggetto la detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore. L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione”.
Sulla base dell’analisi di cui sopra e delle richiamate indicazioni di prassi, a parere di chi scrive, si ritengono non condivisibili e del tutto errate le conclusioni alle quali è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 554/2021, secondo cui non è ammessa la fruizione della detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013 per un contribuente che ha omesso la presentazione dell’asseverazione sismica.
In merito viene affermato che “nel caso di specie per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Istante non può accedere né al Sisma bonus né al Super bonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013)”.